Associazione Forense Picena

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Considerazioni del CNF sull'art. 9 del D.L. 1/2012

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Riportiamo di seguito le indicazioni interpretative del Consiglio Nazionale Forense in merito all'art. 9 del D.L. n.1/2012 che riteniamo meritevoli di attenzione.

Roma, 2 febbraio 2012
Ill.mi Sig.ri Avv.ti Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati
LORO SEDI
 

Oggetto: art. 9, Decreto legge n. 1/2012

Cari Colleghi, come è stato evidenziato nell’intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e nel corso delle analoghe cerimonie presso le Corti di Appello, gli interventi diretti a migliorare il sistema di funzionamento della macchina giudiziaria si sono risolti in un grave nocumento per i cittadini, e, di riflesso, in un aggravio dell’attività forense e delle condizioni in cui già versa la categoria.
Fermo restando il nostro dissenso su questa linea, Vi alleghiamo alcune considerazioni relative alla applicazione dell’art. 9 del d.l. 24.1.2012, n.1, in attesa che il Parlamento, in fase di conversione (v. il disegno di legge n. 3110) provveda:
- a contestare il contenuto del decreto;
- ovvero a contestare la sua estensibilità a tutte le categorie professionali e a richiederne l’esenzione per la categoria forense;
- ovvero a stralciare le disposizioni che riguardano la disciplina delle professioni per farne oggetto di ampia e approfondita discussione, anche con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed ora pendente alla Camera;
- ovvero a emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse risultano inapplicabili, che appaiono palesemente incostituzionali, introducono elementi di grave incertezza nell’ordinamento giuridico, nei rapporti di diritto privato instaurati con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo quanto alla liquidazione di onorari e spese nei procedimenti pendenti e in quelli instaurati dopo la pubblicazione del decreto.

Il Consiglio Nazionale Forense ha già denunciato alle istituzioni la intollerabilità della situazione e si attende che il Parlamento prenda cognizione di tutti i problemi sollevati dalla disciplina. In attesa delle modifiche che appaiono assolutamente necessarie, e posto che il decreto n. 1/2012 è ormai in vigore, alleghiamo alcune indicazioni interpretative, fermo restando il monitoraggio momento per momento dell’iter legislativo del decreto.
Con viva cordialità, Guido Alpa

Allegati: c.s.
1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell’art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012).
2. L’art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l’abrogazione dell’inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.
4. L’accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell’incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all’importanza dell’opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.).
5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.
6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l’art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.
7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l’attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare.
8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso – una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante – a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.
9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è “di protezione”, invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all’art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206).
10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d’opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l’altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali.
11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.
12. L’avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’ esercizio dell’attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico al suo compimento. Poiché per l’attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.
13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d’opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell’affidamento dell’incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l’evoluzione dell’incarico e a clausole di rinegoziazione. L’inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell’art. 9 costituisce illecito disciplinare.
14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.
15. Nell’ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria.
16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente. Seguendo l’orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l’arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse.
17. E’ da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell’art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ.
18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l’assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall’allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all’attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all’adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo.
19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell’art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l’arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).

 
 

Cena conviviale venerdì 3 febbraio

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Avviso:
 
La CENA CONVIVIALE prevista per venerdì 03 Febbraio p.v. è stata RINVIATA a causa del maltempo.
Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Febbraio 2012 14:13
 

utilità del sito

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Ricordiamo a tutti i colleghi che all'interno del sito è possibile consultare, nella sezione notizie, alcune tra le più interessanti pronunce dei giudici locali nonchè verificare, nella sezione servizi, la disponibilità dei colleghi al deposito di atti fuori sede (servizio riservato ai colleghi iscritti all'associazione ed accessibile mediante inserimento del nome utente e della password indicati al momento dell'iscrizione). Invitiamo tutti quanti fossero interessati a segnalarci provvedimenti e articoli di interesse ed a far pervenire la propria disponibilità al deposito di atti fuori sede. 

Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Dicembre 2011 08:03
 

Liberalizzazione delle professioni, il CdM ha approvato il maxiemendamendo

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(La stampa 4.11.2011)

Liberalizzazione delle professioni Gli avvocati guidano la rivolta

Le lobby al lavoro: solo in Parlamento ci sono circa centocinquanta difensori Se partono le liberalizzazioni delle professioni, per il governo si apre un altro fronte di contrasti, certamente durissimi e probabilmente rischiosi per la sua tenuta. Le cose, infatti, si mettono molto male, con gli avvocati sul piede di guerra e le altre organizzazioni professionali che - a leggere le dichiarazioni - sono d'accordo, ma poi mettono così tanti paletti che rischiano di far saltare tutto. Esattamente come avvenne l'ultima volta che il governo provò a toccare questo santuario con la manovra dell'estate scorsa. Tra le misure che il consiglio dei ministri ha varato l'altra sera come maxiemendamento alla legge di stabilità, infatti, ce n'è una - a pagina 10 - che si intitola «Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti»: un articolo, 6 commi, una quantità di riferimenti a leggi precedenti, per dire - nella sostanza - tre cose. Primo: sarà possibile costituire società di professionisti, anche con capitali provenienti da soggetti non appartenenti alla professione. Secondo, che ci sono 12 mesi di tempo per riformare gli ordini. Terzo, pur pattuendo per iscritto il compenso al conferimento dell'incarico sarà «in ogni caso ammessa la pattuizione dei compensi in deroga alle tariffe». Su questo punto le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo - quello in cui si è discusso la lettera di impegni dell'Italia - era stato chiarissimo: le tariffe minime vanno abolite. La scadenza

Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 12:54 Leggi tutto...
 

Sanzioni per omessa fattura

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Dai colleghi del Sindacato Avvocati di Bari - aderente ANF riceviamo e pubblichiamo

 

Ricorda: se non emetti fattura sarai sospeso!!!

 

Il comma 5 dell'articolo 2 del Dl 138/11 introduce un sistema sanzionatorio per i professionisti che non emettano fattura, comminato dalla Agenzia delle Entrate, tramite la sospensione temporanea dall’esercizio della professione.

La sanzione, immediata, scatta quando vengano contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la fattura. Nel caso in cui la violazione della omessa fatturazione sia commessa nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria della sospensione dall’albo è disposta nei confronti di tutti gli associati..

 

 

La sospensione dall’albo è disposta per un periodo da tre giorni ad un mese ed in caso di recidiva

Ultimo aggiornamento Domenica 23 Ottobre 2011 22:14 Leggi tutto...
 
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Notizie giuridiche


Flash

Ultimi eventi formativi dell'anno 2011.

Oltre al Convegno promosso dalla nostra Associazione per il 17.12.2011 a San Benedetto del Tronto (evidenziato nella prima pagina del sito, alla cui più ampia partecipazione sollecitiamo tutti i colleghi), si segnalano le ulteriori seguenti opportunità formative:

1) convegno organizzato dal nostro Consiglio dell'Ordine dal titolo "Iscriz. Cassa - riscatto- sistema sanz. - pensione modulare - metodo retrib. e contrib." previsto per il 14.12.2011 dalle ore 16,00 alle ore 19,00, presso il Multiplex Teatro Congressi in Via Nicolò Paganini 10, San Benedetto del Tronto - crediti formativi 5 in materia previdenziale;

2) convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Teramo dal titolo "Il dubbio nel diritto, nella fede, nella scienza" previsto per il 15.12.2011 ore 17,00  presso Sala San Carlo, in Via Delfico a Teramo;

3) l'evento, organizzato dall'Ordine degli avvocati di Macerata col titolo "La scrittura come identikit - Utilizzi della grafologia in ambito forense", si terrà il 15.12.2011 presso Aula Magna dell'Istituto Tecnico commerciale "A. Gentili" in Via Cioci n. 6 a Macerata dalle ore 15,00 alle ore 19,00 - 4 crediti formativi