Associazione Forense Picena

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Consiglio Nazionale ANF 14 -15. 05. 2011

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Il 14 e 15 maggio scorsi si è svolto a Roma il Consiglio Nazionale di ANF che ha ampiamente discusso dei temi caldi all'ordine del giorno ed ha prodotto le due delibere che di seguito vengono riportate.

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunito in Roma nei giorni 14 e 15 maggio ’11;

udita e condivisa la relazione del Segretario Generale;

richiamati i precedenti deliberati di Consiglio Nazionale e di Direttivo sul punto;

preliminarmente rileva che:

  • con mozione approvata all’unanimità, il XXX Congresso Nazionale Forense di Genova (24/27 novembre 2010) chiedeva agli “organi istituzionali e politici dell’avvocatura, ciascuno secondo le sue competenze, di adoperarsi presso ogni sede per l’abrogazione della obbligatorietà del ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione e, nelle more, il differimento dell’entrata in vigore del D.Lgvo 28/2010 in attesa delle modifiche” necessarie;[1]
  • l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, di fronte al reiterato rifiuto del Ministro della Giustizia di confrontarsi, operativamente e costruttivamente, con le rappresentanze, politica e istituzionale, dell’avvocatura, dava immediatamente seguito a quanto deliberato, da un canto proponendo ricorso al TAR Lazio contro la normativa in questione e dall’altro formalizzando la protesta, anche mediante la proclamazione di quattro giornate di astensione dalle udienze. Lo stato di agitazione e le forme di protesta venivano sostanzialmente condivise dalla grande maggioranza dell’avvocatura, raccogliendo pressoché unanimi adesioni sia tra gli Ordini che tra le Associazioni Forensi;
  • le (fondate) ragioni della protesta trovavano una prima, importante conferma nella ordinanza emessa dal TAR Lazio il 12/04/2011, con la quale veniva disposta l’immediata trasmissione degli atti  alla Corte Costituzionale, ritenendosi non manifestamente infondate molte delle questioni sollevate       (tra cui la obbligatorietà del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità);
  • ciò nonostante, pur di fronte a continue richieste di incontro provenienti dalle rappresentanze politiche ed istituzionali, il Ministro della Giustizia ha continuato a rifiutare ogni confronto con gli avvocati, salvo infine a ricevere, qualche giorno fa, in orario notturno, una estemporanea delegazione di avvocati, formata da alcuni Presidenti di Ordini e da alcuni Presidenti di Unioni Distrettuali, alla quale, solo successivamente, si è aggiunto anche il Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
  • pur tralasciando – ma solo per il momento - ogni commento in ordine alla legittimazione, formale e sostanziale , della delegazione che è stata ricevuta, dai comunicati stampa diffusi si evince assai chiaramente che lo spirito della mozione congressuale approvata all’unanimità è stato ampiamente disatteso, poiché l’unica proposta - ancora tutta da verificare, non risultando allo stato alcun effettivo impegno del Ministro o del suo ufficio Legislativo – consisterebbe nella introduzione della difesa tecnica obbligatoria, solo per parte delle controversie da portare in conciliazione obbligatoria;
  • è del tutto evidente che la sola introduzione della parziale obbligatorietà della difesa tecnica, svincolata dalle altre ben più importanti modifiche necessarie, non solo non risolverebbe alcuna delle forti criticità della normativa (in particolare quelle che saranno oggetto dell’esame della Corte Costituzionale), ma inoltre favorirebbe presso l’opinione pubblica una immagine negativa della categoria, alla quale verrebbe facilmente apposta l’etichetta di corporazione attenta solo al proprio tornaconto personale; con ciò irrimediabilmente svilendo la forte battaglia che gli avvocati stanno conducendo a tutela dei diritti del cittadino e per la salvaguardia dello stato di diritto;
  • ancor più oggi, soprattutto alla luce dell’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, devono ritenersi irrinunciabili le seguenti modifiche :
    1. eliminazione della obbligatorietà del tentativo di conciliazione o, in alternativa, previsione della sostanziale gratuità dello stesso, comunque prevedendo un costo di accesso svincolato dal valore della controversia, affinché il tentativo di conciliazione non si traduca, nei fatti, in un ostacolo all’accesso alla giustizia da parte del cittadino;
    2. abrogazione di tutte le disposizioni che stabiliscono un collegamento tra la condotta delle parti nel procedimento di mediazione e il processo;
    3. abrogazione della possibilità di disporre che si proceda a mediazione nel corso del procedimento giudiziale, in assenza di concorde ed espressa volontà delle parti;
    4. previsione della competenza territoriale per gli organismi di conciliazione in correlazione a quella del giudice competente per legge;
    5. introduzione di effettive agevolazioni , soprattutto fiscali, per quelle parti che, volontariamente, sceglieranno di ricorrere alla conciliazione per la risoluzione delle proprie controversie, al fine di diffondere e radicare la cultura dell’istituto e contribuire così a decongestionare i ruoli giudiziari;

considera inoltre che:

  • deve ritenersi oltremodo grave il comportamento di quei Presidenti che, pur in presenza di una precisa volontà congressuale e, soprattutto,  in dispregio dei metodi democratici e del fondamentale valore dell’unità, hanno ritenuto di incontrare il Ministro della Giustizia presentandosi, disinvoltamente, come i rappresentanti dell’intera avvocatura;
  • ancora più riprovevole deve ritenersi il comportamento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense che, scegliendo di aggregarsi ad una visita programmata senza di lui e accettando di incontrare, in orario notturno e  con modalità poco dignitose, il Ministro della Giustizia , ha mortificato il ruolo e la dignità della massima rappresentanza istituzionale dell’avvocatura (senza peraltro raggiungere alcun risultato apprezzabile);
  • infine, il susseguirsi,  negli ultimi anni, di fatti ed avvenimenti assai negativi per l’intera categoria, deve indurre tutti alla massima prudenza nell’attribuire mandati e rappresentanza. E’ singolare, infatti, che si propongano di dirigere non meglio identificate “cabine di regia”, peraltro con modalità operative all’insegna del divide et impera, soprattutto coloro che, al momento, sono i maggiori responsabili della inerzia e della acquiescenza mostrata nei confronti del potere politico ed esecutivo, che hanno contribuito ad aggravare sensibilmente la già difficile condizione, sociale ed economica , nella quale versa l’intera Avvocatura italiana;

tutto quanto sopra rilevato e considerato

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense

CONFERMA

Integralmente le ragioni della protesta contro questa media conciliazione, obbligatoria ed onerosa, confidando nella sollecita pronuncia della Corte Costituzionale ;

nel contempo

DISCONOSCE

ogni forma di legittimazione del CNF, e di pochi Presidenti di Consigli dell’Ordine, a rappresentare politicamente l’intera avvocatura e

INVITA

  1. Il Governo ad emanare tempestivamente un decreto legge che sospenda immediatamente la obbligatorietà del tentativo di conciliazione, in attesa della decisione della Corte Costituzionale;
  2. tutti coloro che, improvvidamente, hanno ritenuto di partecipare alla riunione notturna spendendo una inesistente rappresentanza dell’intera avvocatura italiana, a riconoscere, con onestà intellettuale, l’inopportunità del proprio comportamento e a trarne, con immediatezza, ogni relativa conseguenza;
  3. l’Organismo Unitario dell’Avvocatura a confermare la manifestazione nazionale già prevista a Napoli per il 23 giugno, invitando a parteciparvi il Ministro della Giustizia nell’ottica di riaprire un effettivo e produttivo confronto con l’Avvocatura italiana, per riprendere, come da lui stesso auspicato, un cammino comune  nell’interesse esclusivo dei cittadini e, soprattutto, della giustizia.

Roma, 15 maggio 2011

Il Consiglio Nazionale ANF

 



[1] Modifiche indicate nella medesima mozione in :1) abrogazione della previsione di annullabilità del mandato per omessa comunicazione preventiva al cliente della possibilità della conciliazione; 2)obbligatorietà della difesa tecnica; 3) previsione di un periodo di sperimentazione per valutarne i vantaggi e le problematiche; 4) abrogazione della previsione di una proposta del mediatore in assenza di una congiunta richiesta dalle parti; 5) abrogazione di tutte le disposizioni che stabiliscono un collegamento tra la condotta delle parti nel procedimento di mediazione e il processo; 6) previsione della competenza territoriale per gli organismi di conciliazione in correlazione a quella del giudice competente per legge.

 

II DELIBERA

 

 

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunito in Roma il 14 e 15 maggio 2011

ESAMINATO

lo schema di disegno di legge recante “interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario”

RILEVATO

- che lo stesso presenta una serie di aspetti non condivisibili, in quanto non solo inutili allo scopo dichiarato, bensì forieri di ripercussioni negative sullo stato della giustizia civile quali:

- l'attribuzione ai Presidenti di Tribunale e Corte d'Appello (art. 1), anziché al legislatore, del compito di individuare “criteri oggettivi ed omogenei” per stabilire l'ordine di trattazione dei procedimenti pendenti, che può comportare significative discrepanze e disuguaglianze nella trattazione delle cause ed in definitiva nella risposta alla domanda di giustizia;

- il reperimento di risorse umane (alle quali espressamente “non compete alcuna forma di compenso”) tramite le convenzioni di cui all'art. 2, che non è risolutivo del problema di carenza di personale qualificato  ed, in assenza di precisi requisiti e di precisa indicazione delle mansioni è foriero di confusione ed incertezza in merito all'effettiva qualificata ed imparziale risposta alla domanda di giustizia;

- l'istanza di trattazione prevista per i procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione o alle Corti d'Appello dall'art. 4, che è inutile e defatigatoria, in quanto serve a far dichiarare l'estinzione di procedimenti già alla stessa destinati;

- la previsione di una sentenza con motivazione breve (art.5), che, specie se letta in correlazione alla proposta introduzione di u n art. 324 bis cpc per il quale: “La sentenza resa ai sensi dell'art. 281 decies primo comma non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'art. 324, quando nessuna delle parti ha chiesto la motivazione estesa” ed alla necessità,  per la parte che richieda la motivazione estesa, di anticipare il contributo unificato (“aumentato della metà”) per il futuro ed, al momento, solo eventuale giudizio d'impugnazione (art. 7), rappresenta un vero e proprio vulnus al diritto della parte di conoscere i motivi di una decisione ad essa sfavorevole prima di decidere se impugnarla; stante inoltre  la ristrettezza dei tempi prevista per il deposito dell'istanza tesa a ottenere la motivazione estesa, è inoltre prevedibile che, onde non incorrere in decadenze e responsabilità, la stessa verrà usualmente richiesta con aggravio di  oneri economici per le parti e d un surplus di attività da parte del Giudice;

- il reclutamento di giudici ausiliari nel numero massimo di seicento per lo smaltimento dell'arretrato civile, che rappresenta una falsa soluzione del problema, in quanto, a tacere dell'esiguo numero degli ausiliari previsti, lo stesso ricalca esperienze pregresse che, lungi dal fornire una soluzione al contenzioso, lo hanno solo temporaneamente allontanato dalle scrivanie di Giudici togati, per poi farlo tornare massicciamente davanti ai Giudici del gravame;

RILEVATO INOLTRE

- che oltre alle criticità sopra evidenziate è la stessa logica ispiratrice dell'intervento legislativo a non essere condivisibile, in quanto perpetua l'oramai risalente schema degli interventi emergenziali, che, dietro un apparente efficientismo, celano la mancata volontà di risolvere i veri problemi della giustizia che in più occasioni sono stati dall'Avvocatura evidenziati anche con proposte operative.

- che detti problemi attengono precipuamente all'organizzazione del comparto giustizia e che, in assenza di interventi strutturali, non sono risolvibili con interventi-tampone;

- che sarebbero maturi i tempi per avviare una serie riflessione su reclutamento, competenze e prerogative della magistratura onoraria, alla quale oggi viene già, di fatto ed in assenza di sufficienti garanzie, affidata gran parte del contenzioso

- che andrebbero seguite ed incentivate quelle prassi virtuose che, in alcuni Tribunali e Corti sono sorte grazie al proficuo operare di magistrati, avvocati e personale amministrativo nel tentativo di ovviare alle ormai croniche carenze dell'apparato;

- che è indispensabile partire da una vera ed esaustiva analisi delle cause dei numeri di ciò che viene ritenuto “arretrato” distinguendolo da ciò che è fisiologicamente “pendente” ed anche dei motivi che determinano il proliferare del contenzioso;

MANIFESTA PREOCCCUPAZIONE

per un sistema giustizia che fra media conciliazione obbligatoria (ed a pagamento) e sentenza a richiesta (ed a pagamento anticipato del contributo unificato – aumentato - per il gravame) ostacola il diritto del cittadino di adire la giustizia;

CONTESTA

Una visione della giustizia solo in termini di costi da tagliare e non piuttosto come uno strumento che sia volano (laddove veramente funzionante) dello sviluppo sociale ed economico del Paese,

DICHIARA

che contrasterà in tutte le sedi opportune un siffatto disegno.

AUSPICA

che il Legislatore, anziché inseguire chimere e luci della ribalta avvii un serio confronto con gli operatori quotidiani della Giustizia ed, una volta compresi i reali termini del problema, si adoperi nel fattivo confronto con gli interlocutori a ricercare una soluzione effettiva e non solo pubblicitaria, che renda veramente efficace ed efficiente la risposta dello Stato alla domanda di Giustizia.

Roma 15 maggio 2011

Il Consiglio Nazionale ANF

 

 

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Maggio 2011 17:14