Associazione Forense Picena

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Associazione Forense Picena

Considerazioni del CNF sull'art. 9 del D.L. 1/2012

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Riportiamo di seguito le indicazioni interpretative del Consiglio Nazionale Forense in merito all'art. 9 del D.L. n.1/2012 che riteniamo meritevoli di attenzione.

Roma, 2 febbraio 2012
Ill.mi Sig.ri Avv.ti Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati
LORO SEDI
 

Oggetto: art. 9, Decreto legge n. 1/2012

Cari Colleghi, come è stato evidenziato nell’intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e nel corso delle analoghe cerimonie presso le Corti di Appello, gli interventi diretti a migliorare il sistema di funzionamento della macchina giudiziaria si sono risolti in un grave nocumento per i cittadini, e, di riflesso, in un aggravio dell’attività forense e delle condizioni in cui già versa la categoria.
Fermo restando il nostro dissenso su questa linea, Vi alleghiamo alcune considerazioni relative alla applicazione dell’art. 9 del d.l. 24.1.2012, n.1, in attesa che il Parlamento, in fase di conversione (v. il disegno di legge n. 3110) provveda:
- a contestare il contenuto del decreto;
- ovvero a contestare la sua estensibilità a tutte le categorie professionali e a richiederne l’esenzione per la categoria forense;
- ovvero a stralciare le disposizioni che riguardano la disciplina delle professioni per farne oggetto di ampia e approfondita discussione, anche con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed ora pendente alla Camera;
- ovvero a emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse risultano inapplicabili, che appaiono palesemente incostituzionali, introducono elementi di grave incertezza nell’ordinamento giuridico, nei rapporti di diritto privato instaurati con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo quanto alla liquidazione di onorari e spese nei procedimenti pendenti e in quelli instaurati dopo la pubblicazione del decreto.

Il Consiglio Nazionale Forense ha già denunciato alle istituzioni la intollerabilità della situazione e si attende che il Parlamento prenda cognizione di tutti i problemi sollevati dalla disciplina. In attesa delle modifiche che appaiono assolutamente necessarie, e posto che il decreto n. 1/2012 è ormai in vigore, alleghiamo alcune indicazioni interpretative, fermo restando il monitoraggio momento per momento dell’iter legislativo del decreto.
Con viva cordialità, Guido Alpa

Allegati: c.s.
1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell’art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012).
2. L’art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l’abrogazione dell’inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.
4. L’accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell’incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all’importanza dell’opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.).
5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.
6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l’art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.
7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l’attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare.
8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso – una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante – a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.
9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è “di protezione”, invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all’art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206).
10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d’opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l’altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali.
11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.
12. L’avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’ esercizio dell’attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico al suo compimento. Poiché per l’attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.
13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d’opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell’affidamento dell’incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l’evoluzione dell’incarico e a clausole di rinegoziazione. L’inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell’art. 9 costituisce illecito disciplinare.
14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.
15. Nell’ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria.
16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente. Seguendo l’orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l’arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse.
17. E’ da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell’art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ.
18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l’assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall’allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all’attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all’adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo.
19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell’art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l’arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).

 
 

Cena conviviale venerdì 3 febbraio

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Avviso:
 
La CENA CONVIVIALE prevista per venerdì 03 Febbraio p.v. è stata RINVIATA a causa del maltempo.
Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Febbraio 2012 14:13
 

Previdenza in pillole

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Nella sezione verbali e documenti AFP è presente un articolo sulla Nostra Previdenza redatto dal Collega e Nostro iscritto Avv. Alessandro Di Battista

 

MEDIA CONCILIAZIONE E SMALTIMENTO ARRETRATO GIUSTIZIA CIVLE

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Come è noto L'OUA ha indetto lo stato di agitazione dell'avvocatura dal 16 al 22.3.2011 per protestare in merito alla mancata proroga dell'entrata in vigore della obbligatorietà della  media- conciliazione, proroga che peraltro era stata approvata in Commissione Giustizia con emendamenti bi-partisan.

In concomitanza con l'inizio del periodo di astensione dalle udienze e quindi il 16.3.2011 è stata indetta una manifestazione che si svolgerà a Roma presso il Teatro Capranica, alle ore 10,00.

L'ANF concorda con il deliberato OUA e quindi aderisce allo stato di agitazione ed auspica ulteriori manifestazioni ed iniziative, come da comunicato pubblicato nella Sezione Documenti - varie, ove troverete anche il disegno di legge  sulla cosiddetta "rottamazione della giustizia civile".

Anche il nostro Consiglio dell'Ordine aderisce al deliberato OUA ed ha indetto una assemblea degli iscritti per il giorno 15/03/2011; a tale Assemblea parteciperanno anche i delegati OUA delle Marche, Avv. Angelo Gattafoni di Macerata e Avv.Raffaella Giovannelli di Ancona.

Confidiamo quindi in una massiccia partecipazione a tale assemblea nel corso della quale i nostri rappresentanti in seno all'organo politico dell'avvocatura, ci illustreranno ancora meglio le motivazioni dell'astensione dalle udienze di cui alla delibera OUA che riportiamo di seguito, e potranno rispondere alle nostre domande.

-.-.-.-.-

L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunitasi in data 18 e  19 febbraio 2011 in Roma presso la Cassa Forense

 

rilevato

  

-che è in atto un progetto legislativo di sostanziale soppressione del diritto di difesa con conseguente frustrazione della tutela giudiziaria del cittadino in violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;

 

- che tale disegno favorisce i poteri forti e calpesta i diritti dei deboli e dei cittadini comuni;

 

- che il progetto passa attraverso l'approvazione del decreto legislativo n. 28/2010 in tema di conciliazione obbligatoria con l'esclusione dell'assistenza necessaria  dell'avvocato e con la illegittima limitazione del diritto del cittadino all'accesso della giustizia  e attraverso il disegno di legge preannunciato dal Ministro della Giustizia in Consiglio dei Ministri, che prevede lo smaltimento del carico giudiziario civile con sentenze senza motivazione, perenzione dei processi in appello ed in Cassazione, limitazione dei diritti di difesa con inaccettabili deterrenti di natura economica e il reclutamento senza selezione di 600 ausiliari;

- che, in particolare, la media-conciliazione obbligatoria, confermata in vigore e in funzione per un numero spropositato di processi all'anno (quasi 500.000), limita il diritto del cittadino all'accesso alla giustizia con scelte inadeguate che impongono  costi non giustificati anche per chi vuole accedere direttamente al giudizio, e comportano la possibilità di concludere il tentativo di conciliazione con una proposta del conciliatore, senza accordo delle parti, che può avere effetti pregiudizievoli per la parte vittoriosa in giudizio;

-che tale obbligatorietà è viziata per eccesso di delega e per contrasto con l’art. 24 della Costituzione;

 

- che il Governo con la presentazione di un maxi-emendamento al "Decreto mille proroghe", votato con  la fiducia,  ha disatteso il parere della Commissione Giustizia del Senato che proponeva lo slittamento dell'obbligatorietà della media-conciliazione in attesa delle modifiche legislative ed ha, inoltre, contrastato ed eluso l'emendamento approvato dalle Commissioni Riunite Bilancio ed Affari Costituzionali di proroga per un anno per tutte le materie;

 

- che il Congresso Nazionale Forense ha dato incarico all'OUA e al CNF di assumere iniziative concrete per la modifica della normativa della media-conciliazione e per la tutela del diritto di difesa;

 

- che la media-conciliazione obbligatoria entra in vigore il 21 marzo pv. senza che siano stati adeguatamente predisposti gli uffici di conciliazione con grave disagio per i cittadini e i difensori.

 

Tanto rilevato

 

Delibera

lo stato di agitazione dell' Avvocatura

 

Proclama

 

l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria dal giorno 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia  di  "autoregolamentazione"

 

Indice

 

una pubblica manifestazione di denuncia e di protesta per il giorno 16 marzo 2011 a Roma alle ore 10.00 in Roma, in luogo che sarà tempestivamente comunicato

 

Invita

 

gli avvocati ed i cittadini a prendere parte a detta manifestazione

 

Invita

i Consigli degli Ordini e le Associazioni Forensi ad organizzare, insieme ai Delegati dell’OUA, nei giorni dell’astensione assemblee aperte ai cittadini e alla società civile per spiegarne le motivazioni

 

Dispone

 

trasmettersi la presente delibera  al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, alle Unioni Distrettuali degli Ordini, alle Associazioni Forensi nonchè al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai  Responsabili giustizia dei partiti.

Roma 19 febbraio 2010

 

          Il Segretario                                                                               Il Presidente

    Avv. Fiorella Ceriotti                                                               Avv. Maurizio de Tilla

Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Marzo 2011 15:43
 

Processo Telematico

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Processo

Digitalizzazione della giustizia

Il processo telematico del 2010

di

 

Maurizio Sala -

Avvocato in Milano

 

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Marzo 2010 07:31 Leggi tutto...
 
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Flash

Ultimi eventi formativi dell'anno 2011.

Oltre al Convegno promosso dalla nostra Associazione per il 17.12.2011 a San Benedetto del Tronto (evidenziato nella prima pagina del sito, alla cui più ampia partecipazione sollecitiamo tutti i colleghi), si segnalano le ulteriori seguenti opportunità formative:

1) convegno organizzato dal nostro Consiglio dell'Ordine dal titolo "Iscriz. Cassa - riscatto- sistema sanz. - pensione modulare - metodo retrib. e contrib." previsto per il 14.12.2011 dalle ore 16,00 alle ore 19,00, presso il Multiplex Teatro Congressi in Via Nicolò Paganini 10, San Benedetto del Tronto - crediti formativi 5 in materia previdenziale;

2) convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Teramo dal titolo "Il dubbio nel diritto, nella fede, nella scienza" previsto per il 15.12.2011 ore 17,00  presso Sala San Carlo, in Via Delfico a Teramo;

3) l'evento, organizzato dall'Ordine degli avvocati di Macerata col titolo "La scrittura come identikit - Utilizzi della grafologia in ambito forense", si terrà il 15.12.2011 presso Aula Magna dell'Istituto Tecnico commerciale "A. Gentili" in Via Cioci n. 6 a Macerata dalle ore 15,00 alle ore 19,00 - 4 crediti formativi