Mercoledì 17 Marzo 2010 11:31
Processo
Digitalizzazione della giustizia
Il processo telematico del 2010
di
Maurizio Sala -
Avvocato in Milano
www.sala.it
La normativa vigente
Nel leggere e commentare la norma costituita
dall’art. 4 D.L. 29 dicembre 2009, n 193
1
bisogna
avere presente la situazione attualmente vigente
in modo da poter comprendere gli effetti della
disposizione in esame sul processo civile
telematico
2
.
Precisiamo subito che ai sensi dell’art. 16
comma 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 le
disposizioni del regolamento per l’utilizzo della
PEC non si applicano all'uso degli strumenti
informatici e telematici (tra gli altri) nel
processo civile. Infatti, nel processo civile
telematico si utilizza una speciale casella di
posta elettronica certificata denominata CPECPT
(Casella di Posta Elettronica Certificata del
Processo Telematico)
3
che, nella sostanza, è una
PEC che consente la trasmissione e la ricezione
di atti e documenti solo all’interno del Dominio
1
L’Autore ha preso in considerazione il testo del decreto legge
con gli emendamenti approvati il 20 gennaio 2010 dalla
Commissione Giustizia ai fini della conversione in legge, che
sono poi stati tutti recepiti nella legge di conversione 22
febbraio 2010 n. 24.
2
Rimandiamo il lettore al testo delle disposizioni in materia:
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, denominato Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD); D.P.R. 13 febbraio 2001,
n. 123; D.M.Giustizia del 17 luglio 2008 (sostitutivo del
precedente emanato in data 14 ottobre 2004); D.P.R. 11
febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), a norma
dell'art. 27
2
della L. 16 gennaio 2003, n. 3;
3
Art. 11 regole tecniche D.M. 17 luglio 2008 (Casella di posta
elettronica certificata del processo telematico)
Giustizia
4
e, allo stato, del SICi (Sistema
Informatico Civile), che costituisce un
sottoinsieme del Dominio Giustizia dedicato al
processo civile
5
.
L’art 51 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (nel
testo previgente al D.L. n. 193/2009) prevede
che con decreto del Ministero della Giustizia
vengano individuati i circondari di Tribunale
presso i quali le notifiche e le comunicazione
verranno effettuate, in via esclusiva, tramite
CPECPT
6
.
L’unico circondario che ad oggi ha beneficiato
dell’applicazione del citato art. 51 è quello del
Tribunale di Milano (D.M. 26 maggio 2009, n.
57).
7
La situazione, sulla scorta delle norme
regolamenti e regole tecniche in nota indicate –
prima del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 – era, in
estrema sintesi, la seguente.
‐ con Polisweb (a partire dal 2004) si accede al
database del sistema giudiziario civile e si vede
lo stato dei fascicoli;
4
Ai sensi dell’art 1 D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 (Definizioni)
«dominio giustizia» è l'insieme delle risorse hardware e
software,mediante il quale l'amministrazione della giustizia
tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di
dato, di servizio, di comunicazione e di procedura.
5
Ai sensi dell’art 1 D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 (Definizioni)
«sistema informatico civile» è il sottoinsieme delle risorse del
dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della
giustizia tratta il processo civile
7
Ulteriore norma che per completezza espositiva segnaliamo è
il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28
gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto l’obbligo per i
professionisti iscritti ad albi istituiti con legge dello Stato, le
imprese diverse da quelle individuali e la Pubblica
Amministrazione di dotarsi di PEC, tramite la quale potranno
successivamente comunicare.
Maurizio Sala © Milano - febbraio marzo 2010 - Articolo pubblicato su Immobili & proprietà 3/2010
2
‐ dal dicembre 2006, previa apposizione della
firma digitale si depositano gli atti (in alcune
sedi di Tribunale, con questo sistema, si
introducono i ricorsi per ingiunzione telematici)
e si scambiano le memorie (attualmente, per
quanto ci risulta, ciò avviene solo a Milano, ma
non per limiti normativi bensì perché il gruppo
di lavoro multidisciplinare ivi presente –composto da giudici, avvocati, cancellieri,
funzionari e tecnici del ministero –denominato
commissione informatica mista, è molto attivo
ed è riuscito ad organizzare non solo la
struttura, ma anche a formare il personale
amministrativo interno a palazzo di giustizia, i
giudici e gli avvocati, definiti “elematici” che ad
oggi hanno raggiunto le 6.500 unità, 8.000 in
tutta la Lombardia);
‐ dal giugno 2009 nel solo distretto del Tribunale
di Milano le notifiche e le comunicazioni agli
avvocati vengono effettuate telematicamente
Il sistema ora descritto è operante e funziona.
Poiché le notifiche e le comunicazioni degli atti e
lo scambio delle memorie avviene all’nterno del
SICi tramite CPECPT si può affermare che tale
sistema è sicuro.
Particolarmente significativo è poi il fatto che ad
ogni accesso dell’vvocato il sistema ne registra
e verifica lo
status
mediante autenticazione del
presidente dell’Ordine degli Avvocati di
appartenenza
8
, ciò significa che ogni volta che
l’avvocato si connette al sistema viene verificata
(con modalità automatica) la sua iscrizione
all’albo e l’assenza di sanzioni disciplinari che ne
comportino la sospensione, anche temporanea,
dall’attività, quindi la qualità di difensore di una
delle parti costituite in causa ovvero del
convenuto non ancora costituito (in quest’ultimo
caso per abilitare il professionista alla sola
conoscenza degli estremi del fascicolo
processuale) ad evitare che possa accedere a
dati riferiti a processi non di sua pertinenza.
Aggiungiamo che poiché:
‐ l’ccesso alla CPECPT avviene previa
autenticazione del professionista da parte del
punto di accesso;
‐ la consultazione della casella di posta del
processo telematico avviene dall’nterno del SICi
stesso;
‐ la CPECPT non può trasmettere messaggi
all’sterno del SICi né riceverne e la
8
Nel caso di Punto di Accesso gestito dall’Ordine degli
Avvocati.
comunicazione tra CPECPT avviene solo da un
punto di accesso ad un altro;
allora il professionista, che neppure deve
preoccuparsi di conoscere il proprio indirizzo di
posta elettronica:
‐ non può ricevere spam;
‐ non può ricevere virus (notoriamente
contenuti in prevalenza negli allegati ai
messaggi di posta elettronica);
‐ non deve comunicare al di fuori dell’rdine
professionale di appartenenza il proprio
indirizzo di CPECPT.
Precisiamo altresì che per ottenere la CPECPT
l’vvocato oltre che identificato come tale dal
proprio ordine professionale ed avere
frequentato (quantomeno per ciò che riguarda il
foro milanese) un breve corso di formazione,
deve richiedere la specifica iscrizione al punto di
accesso che, solo dopo verificate le sue
credenziali, lo abilita al processo telematico
creando la CPECPT.
Ciò abbiamo voluto precisare per evidenziare, da
subito, una differenza sostanziale con la PEC.
Infatti, la PEC viene rilasciata da un gestore
privato che, munito dei necessari requisiti è
iscritto nell’pposito registro tenuto dal CNIPA
(Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione)
9
– attenzione a non
confondere il gestore di PEC (23 ad oggi) con
coloro, ben più numerosi, che propongono sul
mercato la stipula di contratti riferibili al primo
–; le modalità per chiedere e ottenere la PEC
sono alquanto lasche, nella maggioranza dei casi
è sufficiente l’effettuazione di un bonifico e
l’invio di una domanda con copia di documento
di identità via fax o mail.
Quindi, ancorché CPECPT e PEC siano entrambe
caselle di posta certificata, la prima è chiesta ed
ottenuta con modalità estremamente rigorosa e
previa verifica della qualità del richiedente da
parte dell’ordine di appartenenza (nel caso,
ovviamente, di Punto di Accesso gestito
dall’Ordine professionale) e successivamente del
punto di accesso; la seconda con sistemi molto
meno stringenti.
Inoltre, la prima è utilizzabile e funziona solo
all’interno della rete chiusa del Dominio
Giustizia, la seconda si relaziona (o meglio si
relazionerà) anche con esso, ma essendo al suo
esterno può essere liberamente utilizzata dal
professionista e ricevere messaggi di
9
Art. 14, D.P.R. n. 68/2005.
Maurizio Sala © Milano - febbraio marzo 2010 - Articolo pubblicato su Immobili & proprietà 3/2010
3
provenienza estranea al mondo giustizia (in
altre parole: una volta conosciuto l’indirizzo PEC
di un professionista – ad esempio accedendo
all’albo professionale di appartenenza ove la
nuova norma in commento prevede dovrà
obbligatoriamente essere indicata – chiunque
potrà utilizzarla per fini più o meno leciti quale,
limitandoci ai peccati veniali, per fare offerte
commerciali
10
).
La nuova normativa
L’art 4 del D.L. n. 193/2009 interviene
pesantemente sul sistema oggi vigente.
Cerchiamo di evidenziarne i profili di maggior
interesse con termini i meno tecnici possibili ed
in ciò scusandoci per eventuali imprecisioni,
funzionali alla miglior comprensione del lettore.
La citata norma prevede, in primo luogo, che
l’impianto regolamentare del processo
telematico, ora appannaggio del solo processo
civile, si estenda anche a quello penale ed al
comma 2 che «tutte le comunicazioni e le
notificazioni per via telematica si effettuano
mediante posta elettronica certificata, ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, del D.P.R. 11
febbraio 2005 n. 68, e delle regole tecniche (di
futura emanazione
n.d.r.
)».
Fino a che non entreranno in vigore tali nuove
rgole il sistema vigente manterrà le sue
funzionalità.
Il successivo comma 3 prevede la sostituzione
del testo dei primi tre commi e del comma 5
dell’art. 51 D.L. n. 112/2008 convertito in legge
6 agosto 2008 n.133 il cui comma 1 (c’è da farsi
venire il mal di testa ma è così) individua i casi
in cui sarà consentito l’utilizzo della PEC e
precisamente: per le notificazioni e
comunicazioni di cui all’art 170, comma 1, cod.
proc. civ.; per le notificazione di cui all’art. 192,
comma 1, cod. proc. civ. e ogni altra
comunicazione al consulente; per le notificazioni
e comunicazioni di cui al R.D. n. 267/1942 (legge
fallimentare); per le notificazioni a persona
diversa dall’imputato a norma degli artt. 148,
comma. 2‐
bis
, 149, 150 e 151, comma 2, cod.
proc. pen.
L’impatto con il sistema vigente
10
Né il fatto che un messaggio PEC possa essere
inviato/ricevuto solo tra utenti PEC esclude la possibilità di
spam.
a) i nuovi strumenti necessari all’avvocato
Ad avviso di chi scrive la norma in commento
prevede, da un lato, l’utilizzo della PEC in alcuni
casi specificamente indicati mentre, dall’altro
lato, non abroga il D.P.R. 11 febbraio 2005 n.
68.
11
È pur vero che il D.P.R. n. 68/2005 ha
natura regolamentare mentre il D.L. n.
193/2009, che – è certo – verrà convertito in
legge, avrà rango superiore, se però tale legge
non abrogherà l’art. 16 comma 4 del D.P.R. n.
68/2005 è difficile ritenere che la PEC possa
essere utilizzata al di fuori dei casi, per
l’appunto, espressamente previsti e sopra
indicati.
Né l’eliminazione, nella futura legge di
conversione, dell’inciso «nei soli casi consentiti»
che compare invece nel testo dell’art. 4, comma
2 del D.L. n. 193/09 risolve il problema. Infatti,
sarebbe bizzarro ritenere che una norma di
legge si possa applicare al di fuori dei casi in
essa previsti/richiamati e ciò
indipendentemente dal fatto che tale evidenza
sia o meno ribadita nel corpo della norma stessa.
Quindi, ad esempio, non si potrà utilizzare la
PEC per le comunicazioni e le notificazioni alla
parte costituita personalmente di cui all’art 170
“comma 3” cod. proc. civ.
Neppure, riteniamo – pur con formula dubitativa
–, sia possibile utilizzare la PEC per la
comunicazione delle comparse e delle memorie
mediante deposito in cancelleria, come oggi
avviene invece, previa autenticazione
dell’avvocato, con un flusso SMTP tra Punto
d’Accesso e Gestore Locale/Gestore Centrale che
ricalca un flusso simile a quello della PEC pur
non essendolo.
Poiché per il combinato disposto dell’art. 4,
comma 2 D.P.R. n. 193/09 (con gli emendamenti
apportati dalla Commissione Giustizia nella
seduta del 20 gennaio 2010) e dell’art. 51,
comma 1 D.L. n. 112/08 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 133/08 e come
modificato dall’art. 4, comma 3 D.L. n. 193/08)
l’utilizzo della PEC è previsto per le notificazioni
e comunicazioni del solo primo comma dell’art.
11
il cui art. 16, comma 4 vieta – come sopra abbiamo rilevato –
l’utilizzo della PEC «… nel processo civile, nel processo
penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e
nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni
normative».
Maurizio Sala © Milano - febbraio marzo 2010 - Articolo pubblicato su Immobili & proprietà 3/2010
4
170 cod. proc. civ. (che a sua volta si limita alla
mera individuazione del destinatario della
comunicazione e della notificazione), è possibile
affermare che tale limitato richiamo non
consenta l’applicazione estensiva della norma
anche al comma 4 dell’art. 170 cod. proc. civ. e,
quindi, alla comunicazione mediante deposito in
cancelleria delle comparse e delle memorie nel
corso del giudizio, ipotesi assolutamente
prevalente a quella della notifica al difensore
della parte ed all’altra, pure prevista, di scambio
diretto con apposizione di visto a margine o in
calce all’atto.
Se il nostro ragionamento è corretto e dovesse
essere condiviso dai giudici ai quali è
istituzionalmente demandata l’applicazione
(interpretativa e secondo diritto) delle norme,
l’effetto sarebbe che la PEC ed il vigente sistema
di deposito delle memorie (previa
autenticazione del professionista tramite
smart
card
/firma digitale) convivrebbero nel processo
telematico: la prima destinata alle notifiche ed
alle comunicazioni nei “casi previsti”, il secondo
per il deposito degli atti in cancelleria.
Ed allora resta da domandarsi quale sia la
ragione che ha indotto il legislatore ad
introdurre la PEC nel processo – dopo averla
espressamente esclusa con l’art. 16, comma 4
D.P.R. n. 68/2005 – prevedendo un sistema
diverso da quello (
smart card
/firma
digitale/CPECPT) che è in uso da alcuni anni in
una decina di sedi giudiziarie con esiti
assolutamente positivi e costringendo
l’avvocatura ed il sistema giustizia in genere a
dover disporre di due distinti sistemi di
comunicazione per effetti sostanzialmente
identici.
Né, sempre a nostro avviso, si potrebbe risolvere
la questione affermando che la conversione in
legge del D.L. n. 193/09 importerebbe
l’abrogazione implicita dell’art. 16, comma 4
D.P.R. n. 68/2005 ovvero che l’utilizzo esclusivo
della PEC nel processo potrebbe essere
previsto/prescritto dalle regole tecniche di
futura emanazione.
Infatti, quanto alle regole tecniche, esse non
hanno il rango di legge e neppure di
regolamento ma sono in posizione gregaria sia
all’una che all’altro
12
, di modo che riesce
12
A conferma di quanto affermato ricordiamo che il processo
legislativo/regolamentare che ha introdotto in Italia la Firma
Digitale è partito dall’art. 15, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n. 59, proseguendo con il regolamento introdotto con il
oggettivamente difficile sostenere che una
regola tecnica possa introdurre (perché di tanto
si tratterebbe) modifiche alle norme processuali;
la tesi dell’abrogazione implicita ha un suo
fascino e, come le sirene di Ulisse, invita ad
accettarla ma contro di essa depone il fatto che
se il legislatore avesse voluto abrogare una
norma l’avrebbe detto chiaro e tondo
scrivendolo nel contesto del D.L. n. 193/2009,
essendo questa la sede più idonea per farlo.
A ciò si aggiunga ancora che se il Legislatore
(pure avvertito con il parere istituzionalmente
richiesto e fornito dal CSM), se avesse rilevato il
conflitto normativo, avrebbe abrogato l’art 16,
comma 4, D.P.R. n. 68/05 nel D.P.R. n. 193/09. Se
non l’ha fatto è perché non ha voluto farlo e se
non l’ha voluto fare il legislatore non lo può fare
l’interprete.
La PEC convivrà (o dovrebbe convivere) con il
sistema di autenticazione ed accesso al Dominio
Giustizia attualmente vigente tramite Punto
d’Accesso.
Le conseguenze del nostro argomentare non
possono che portare a quanto già evidenziato:
l’avvocato che oggi lavora con la
smart card
ad
ogni effetto, domani dovrà mantenere tale
strumento (per il deposito delle memorie) ed
aggiungervi la PEC (per le notifiche).
Ciò non semplifica il processo telematico e,
quindi, speriamo di essere smentiti e speriamo
che le regole tecniche, per quanto potranno fare,
migliorino la situazione, magari con un
intervento partecipativo dell’avvocatura che pur
è parte del processo e che, ad oggi, è rimasta
inascoltata.
Ma non è tutto.
L’art 4, comma 3 del decreto legge in commento
sostituisce, come abbiamo accennato, i primi tre
commi ed il quinto comma dell'art. 51, del D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
La seconda parte del riformato art. 51 comma 1
recita testualmente: «La notificazione o
comunicazione che contiene dati sensibili
13
è
effettuata solo per estratto con contestuale
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 per concludersi con le regole
tecniche di cui al D.P.C.M. 8 febbraio 1999.
13
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 sono «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
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messa a disposizione, sul sito internet
individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli
strumenti di cui all'art. 64 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82».
Quindi l’avvocato – che secondo
l’interpretazione da noi offerta – sarà munito di
PEC per le notifiche e di
smart card
per il
deposito degli atti, dovrà utilizzare la propria
carta di identità elettronica ovvero la carta
nazionale dei servizi (art. 64, comma 1, codice
dell’amministrazione digitale – DLgs 2005/82)
oppure e subordinatamente al previo consenso
della pubblica amministrazione interessata (nel
nostro caso il Ministero della Giustizia) altri
strumenti idonei ad accertare l’identità del
soggetto che richiede l’accesso (così recita l’art
64, comma 2 codice dell’amministrazione
digitale) per accedere al sito internet ove sarà
stato frattanto depositato l’atto in versione
integrale.
Ricapitolando.
Oggi l’avvocato munito di firma digitale ed
iscritto al punto di accesso, inserendo il
dispositivo di firma nell’apposito lettore può:
ricevere le notifiche, depositare gli atti e leggere
il testo integrale degli atti medesimi ancorché
contenenti dati sensibili (ciò perché, come
abbiamo sopra scritto, egli accede all’interno del
Dominio Giustizia e del suo sottoinsieme
costituito dal SICi).
Un domani (quando la disciplina del D.L. n.
193/09 sarà stata convertita in legge e saranno
stati emessi i decreti ministeriali ivi previsti)
l’avvocato, per fare le cose che già oggi può fare,
avrà bisogno di:
‐ dispositivo di firma digitale e autenticazione al
punto di accesso;
‐ casella di posta elettronica certificata (PEC);
‐ una carta di identità elettronica ovvero di una
carta nazionale dei servizi (tipo quella
distribuita dalla Regione Lombardia che si
presenta in farmacia per il rilevamento del
codice fiscale che viene stampato sullo scontrino
fiscale), salvo che il Ministero della Giustizia non
ritenga sufficiente (come crediamo avverrà) il
sistema di firma digitale oggi in uso agli
avvocati.
In altre parole: tutto ciò che oggi si fa con un
unico dispositivo di firma digitale domani
imporrà al medesimo avvocato di: 1) consultare
la propria casella PEC per verificare la notifica di
atti (non contenenti dati sensibili); 2) accedere
tramite il punto di accesso al SICi per il deposito
degli atti; 3) collegarsi tramite carta di identità
elettronica ovvero carta nazionale dei servizi
ovvero altro dispositivo autorizzato dal
Ministero della Giustizia al sito internet che
verrà indicato dall’mministrazione giudiziaria
per leggere il testo degli atti contenenti dati
sensibili.
Tralasciamo, limitandoci al mero accenno, il
problema del corretto allineamento dei dati
dell’nagrafica del professionista, attualmente
inseriti nel sistema giustizia, con quelli della sua
PEC. Chi ha soltanto sentito parlare della
bonifica dell’nagrafica che si è resa necessaria
all’tto dell’ntroduzione del processo
telematico, del massiccio lavoro che ha
comportato e continua a comportare e delle
problematiche rilevate, sa di cosa parliamo.
Ma non è ancora tutto.
b) La PEC nel processo: profili pratici
Coloro che hanno già utilizzato la PEC sanno che
ogni messaggio che viene inviato produce due
risposte automatiche dal sistema: la ricevuta di
accettazione (recte: di
presa in carico
) del
messaggio PEC (da parte del gestore del
mittente) e la ricevuta di consegna (da parte del
gestore del destinatario).
Quindi una mail PEC spedita, produce due mail
automatiche di risposta.
Queste due mail di risposta automatiche
dovranno essere conservate dal mittente (sia
esso la cancelleria, l’ufficiale giudiziario o
l’avvocato) perché costituiscono la prova
dell’avvenuto compimento dell’operazione
eseguita (ad esempio la notifica di un atto).
La cancelleria, per parte sua, dopo aver distinto
tra atti contenenti dati sensibili e non, prodotto
l’estratto dei secondi, eseguita la notifica tramite
PEC dell’estratto, messo a disposizione sul sito
internet il testo integrale dell’atto contenente i
dati sensibili ed associato le due ricevute di
presa in carico e di consegna della PEC
trasmessa, potrà chiudere il fascicolo.
Poniamoci ora nella situazione dell’avvocato o
del giudice che in occasione dell’udienza
successiva allo scioglimento di una riserva
(comunicata ai difensori delle parti costituite
tramite PEC) non rinvenga nel fascicolo le due
ricevute (stampate) di presa in carico e di
consegna. Due le possibilità: ipotesi A il giudice
si collega telematicamente al fascicolo
informatico ed accerta l’avvenuta
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6
comunicazione del biglietto di cancelleria e
prosegue l’udienza; ipotesi B il giudice comunica
all’avvocato che non può proseguire nell’udienza
in assenza dell’altro difensore (facciamo
l’esempio di un giudizio con due sole parti per
semplicità), non avendo la prova dell’avvenuta
comunicazione dello scioglimento della riserva
alla parte non comparsa: ipotesi B1 l’avvocato si
reca in cancelleria ottiene la stampata delle due
ricevute, torna dal giudice dimostrando
l’avvenuta comunicazione alla controparte e
l’udienza si tiene, ipotesi B2 l’avvocato non
ottiene la copie delle due ricevute e deve
chiedere un rinvio, il giudice con ordinanza
manda alla cancelleria di effettuare le
comunicazioni di rito (con rischio di ripetizione
della problematica prospettata anche all’udienza
successiva).
Temiamo che lo scenario rappresentato non sia
di pura fantasia. Non affrontiamo, invece, i
maggiori problemi che si avrebbero nell’ipotesi
in cui una delle due ricevute non venga rilasciata
dal sistema (per problemi tecnici o altro).
Attenzione, poi, ad un altro fatto. Poiché la PEC
restituisce le ricevute solo al mittente (la
cancelleria nell’esempio fatto) il difensore di una
parte non ha la possibilità, sino al momento
dell’udienza (sempre avendo presente l’esempio
fatto), di sapere se, in assenza dell’avversario, la
comunicazione gli sia stata ritualmente
notificata.
Ci auguriamo quindi che le future regole
tecniche prevedano un meccanismo in funzione
del quale ai difensori di ciascuna delle parti
costituite sia consentito di conoscere l’avvenuta
effettuazione della notifica all’altro difensore.
Ciò sarebbe di estrema utilità in ogni fase del
processo e per ogni tipo di giudizio (non ultimo
quello d’urgenza, ad esempio).
Ed ancora non è tutto!
c) PEC, conoscenza del provvedimento
notificato, LOG del messaggio
Infatti – per come abbiamo scritto – la PEC opera
al di fuori del dominio giustizia mentre la
CPECPT al suo interno. La prima è affidata alla
gestione privata di soggetti abilitati, la seconda
al Ministero della Giustizia.
L’art 149‐
bis
comma 3 cod. proc. civ. (introdotto
dall’art. 4, comma 8, lett. d del D.L. in commento)
prevede che «La notifica si intende perfezionata
nel momento in cui il gestore rende disponibile
il documento informatico nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario».
Ciò significa che:
a) la notifica si ha per eseguita
indipendentemente dal fatto che il soggetto
destinatario (l’avvocato ad esempio) abbia letto
il documento oggetto di notifica,
b) non è previsto un meccanismo simile a quello
della “compiuta giacenza” nel processo
analogico
14
;
c) l’attestazione dell’avvenuta notifica
(coincidente con la ricevuta di consegna del
gestore centrale) è demandata al gestore PEC
del destinatario, quindi ad un soggetto privato
(pur con funzione pubblica).
È pur vero che già oggi a Milano (unica sede,
ricordiamolo, di notifiche telematiche
unidirezionali dal mondo giustizia all’avvocato)
e secondo le prescrizioni del vigente art. 51 D.L.
n. 112/08 la notifica si ha per seguita
all’indirizzo CPECPT del professionista per la cui
consultazione l’avvocato deve connettersi al
punto di accesso, ma è anche vero che con
un’unica connessione e con un solo dispositivo
di firma il professionista stesso accede al
Dominio Giustizia, deposita gli atti, riceve le
notifiche e scambia le memorie.
Inoltre,
a) i messaggi PEC sono diffusi in internet su
canali sicuri ma vengono memorizzati sui server
dei gestori in chiaro;
b) il gestore PEC deve tenere disponibili i log dei
messaggi per trenta mesi
15
(attesi i tempi di
14
Con evidente discrasia rispetto a ciò che avviene nel
processo cartaceo a tutela del contraddittorio. Recente è
l’ultimo intervento della Corte Costituzionale che con sentenza
n. 3 dell’ 11 gennaio 2010 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui
prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la
spedizione della raccomandata informativa, anziché con il
ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione.
15
Ai sensi dell’art. 1 lett. e) del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
per «log dei messaggi» si intende «il registro informatico delle
operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta
elettronica certificata tenuto dal gestore».
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68 «Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle
operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati
contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di
posta elettronica certificata per trenta mesi».
Dal combinato disposto degli artt. 1 lett. e) e 11, comma 2 del
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 si evince che il gestore PEC
trattiene per trenta mesi solo l’identificativo del messaggio e la
tracciatura della sua trasmissione/ricezione ma non il
messaggio ed il suo allegato che, quindi, dovranno essere
gelosamente conservati dal mittente/destinatario per poi
associarli tramite, l’identificativo univo, al log del gestore PEC
per poter, per l’appunto, dimostrare che quel determinato
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durata di un giudizio e gli effetti che la mancata
possibilità di dimostrare l’avvenuta notifica di
un atto – anche a distanza di molto tempo dalla
sua effettuazione ‐ possono avere nel processo,
lasciamo al lettore ogni opportuna riflessione);
c) la ricevuta rilasciata dal gestore PEC contiene
alcuni elementi relativi alla trasmissione
email
(indirizzo mittente, indirizzo destinatario, data,
ora) mentre con riferimento al contenuto del
messaggio non dice nulla di più che il “nome” del
documento ad essa allegato (in buona sostanza:
se l’allegato denominato, ad esempio, “contratto”
è vuoto, la ricevuta emessa dal gestore PEC
certificherebbe solo che a quella determinata
mail
era allegato un documento denominato
“contratto” nulla aggiungendo sul contenuto di
esso)
16
;
d) per dimostrare eventuali disfunzioni del
sistema l’avvocato dovrà produrre il log del
gestore di posta (ricordiamo che i gestori di
posta iscritti nelle liste CNIPA che, quindi,
possono somministrare il servizio PEC, sono 23)
mentre oggi (con il collegamento tramite il
punto d’accesso) diciamo – un po’ atecnicamente
– che l’interlocutore è uno solo: il Dominio
Giustizia. In altre parole: ancorché i punti di
accesso siano esterni al SiCi essi sono controllati
dal Ministero Giustizia che ha, evidentemente,
specifico interesse al regolare funzionamento
del processo e dei suoi strumenti (anche tecnici)
che costituiscono il “sistema giustizia”, al
contrario i gestori PEC sono controllati dal
CNIPA in modo meno stringente e fornisco una
serie di servizi non necessariamente collegati al
sistema giustizia.
A questo punto, pur non sottraendoci con
l’entusiasmo che ci è d’abitudine a fare il
possibile perché il nuovo sistema‐PEC funzioni,
ci domandiamo se, pur nel condivisibile intento
di modernizzare e digitalizzare la pubblica
amministrazione, fosse necessario obbligare
l’so della PEC anche nel processo –che ha
peculiarità proprie di estrema delicatezza –soprattutto in considerazione del fatto che un
messaggio PEC è stato trasmesso ricevuto con tale sistema.
16
Per onestà intellettuale va osservato che la PEC è solo un
mezzo di trasporto, che nulla ha a che vedere con il contenuto
di ciò che trasporta, di modo che alla PEC non si possono
imputare responsabilità maggiori di quelle oggettivamente
attribuibili alla stessa. Aggiungiamo che lo stesso problema
appena sollevato si ha anche con il sistema attualmente in uso
(relazioni tra Punto di Accesso e Gestore Locale/Gestore
Centrale) ed invero l’avvocato ben potrebbe depositare
(telematicamente) in cancelleria un atto bianco senza che il
sistema lo possa (automaticamente) rilevare
sistema alternativo già c’era, funzionava e
funziona.
Gli altri comma dell’art 4 DL 193/09, cenni
Breve cenno – assolutamente non esaustivo – va
poi fatto alle parti non ancora commentate
dell’art. 4 del D.L. n. 193/2009 quali:
1) la modifica delle legge professionale forense
(R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 convertito in
legge 22 gennaio 1934, n. 34), in particolare
dell’art. 16, con la previsione che nell’Albo venga
indicato, oltre agli altri dati anche il codice
fiscale e l’indirizzo PEC del professionista (che in
tal modo viene reso pubblico con ogni
conseguente effetto);
2) l’aggiornamento giornaliero dei dati di cui
sopra e la loro messa a disposizione telematica
al CNF ed al Ministero della Giustizia;
3) l’aumento del costo del diritto per la copia
cartacea di atti e documenti del processo nella
misura del 50% (al fine di disincentivarne la
richiesta a favore della copia digitale);
4) il calcolo del diritto di copia rilasciato in
formato elettronico «in ragione del numero delle
pagine memorizzate» (concetto bizzarro se
applicato all’informatica, in ogni caso si è persa
una buona occasione per semplificare le cose –
magari perdendo qualche introito che
probabilmente verrà assorbito per intero dai
costi del personale dedicato alla conta delle
pagine – per mettere atti e documenti digitali a
disposizione sul costituendo sito internet e
liberamente scaricabili dalle parti del giudizio
previa, al più, riscossione di un minimo diritto
fisso unico, giusto per dire che non ci si è
dimenticati di far cassa);
5) la previsione di indicazione del codice fiscale
del difensore, dell’attore e del convenuto
(relativamente a quest’ultimo osserviamo che
alcune volte è difficile conoscerne la residenza o
il domicilio ove eseguire una valida notifica, di
modo che ci riesce difficile immaginare come sia
possibile indicarne il codice fiscale);
6) il pagamento telematico di contributi
unificati, diritti di copia, competenze
dell’ufficiale giudiziario ecc. mediante carte di
debito, prepagate o con altri mezzi di pagamento
con moneta elettronica .
Un cenno a parte e conclusivo merita la
possibilità prevista dai primi due commi dell’art.
149‐
bis
(di nuova introduzione) secondo i quali
«se non è fatto espresso divieto dalla legge»
all’ufficiale giudiziario che riceve un atto
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MODIFICA ALIQUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Martedì 05 Gennaio 2010 11:03
Pubblichiamo di seguito l’avviso diramato dal Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in merito alla modifica dell’aliquota per il contributo integrativo.
AVVOCATI: CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL 4%
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense comunica a tutti gli iscritti agli Albi Forensi,nonché ai praticanti già iscritti alla Cassa, che tutte le fatture di natura professionale, emesse a decorrere dal 1° gennaio 2010, dovranno essere gravate dal contributo integrativo in misura del 4% anziché del 2%, aliquota vigente fino al 31/12/2009.
Ciò, a seguito della definitiva approvazione Ministeriale
della riforma previdenziale Forense, pervenuta ufficialmente all'Ente il 28 dicembre 2009.
Il testo completo della riforma, articolata nel nuovo regolamento delle prestazioni e nel nuovo regolamento dei contributi, è disponibile sul sito INTERNET della Cassa (cassaforense.it).
Il Presidente
Avv. Marco Libertini
Roma, 29 dicembre 2009
Ultimo aggiornamento Martedì 05 Gennaio 2010 11:27
Documento approvato dal Consiglio Nazionale di ANF del 14.11.09 in materia di mediazione e conciliazione
Giovedì 10 Dicembre 2009 08:39
Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Bologna il giorno 14 novembre 2009, esaminata la legge 18 giugno 2009 n. 69, segnatamente gli articoli 60 e 54 concernenti deleghe al Governo, rispettivamente, in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali e per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; valuta positivamente l’introduzione in ambito civile più ampio rispetto alle attuali previsioni settoriale, di procedimenti di conciliazione che consentano alle parti di realizzare rapidamente i loro interessi e, al contempo, di ristabilire una relazione duratura in grado di porre fine stabilmente al conflitto; considera che, di fronte al radicato e generale malfunzionamento del sistema giurisdizionale, di cui tuttavia va ribadita la centralità, può -in determinate ipotesi rispondere agli interessi del cittadino risolvere la propria controversia accedendo alla mediazione: proprio per questo, però, la procedura conciliativa non può risolversi in una mera formalità, ma deve avere caratteristiche, soggettive ed oggettive, che garantiscano la possibilità di un suo proficuo esperimento; esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 60 della legge 69/2009, approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì 28 ottobre; quanto all’art. 60 della citata legge ed allo schema di decreto legislativo attuativo, osserva :
1)L’articolato, anziché valorizzare la specialità della mediazione come istituto che ha un valore in sé, ne distorce la finalità deviandola verso obiettivi esclusivamente deflattivi, dimenticando che la funzione della mediazione non consiste nel fungere da rimedio esterno all’inefficienza della giustizia. Tale impostazione finisce per alterare, nell’art. 5 dello schema di decreto, l’individuazione delle controversie da sottoporre a conciliazione obbligatoria, a pena di improcedibilità, che è stata effettuata non in base alla probabilità dell’esito conciliativo, bensì valorizzando il dato quantitativo delle controversie da assoggettare a mediazione; conseguenza di ciò è l’irragionevolezza e contraddittorietà della scelta delle materie. È, pertanto, auspicabile una revisione del punto normativo, così come la decisa esclusione dell’obbligo di mediazione delle fattispecie previste all’art. 5, comma 4, lettere a), b) e c).
2) Non può essere condivisa la previsione dell’articolo 13 dello schema di decreto, con riferimento al comma 3, lett. p), dell’art. 60 della legge 69/2009, per quanto attiene le spese processuali. Anche a voler condividere lo scopo di incentivo alla mediazione per tale via praticato, esso sarebbe già ampiamente perseguito con il semplice riferimento all’art. 91 c.p.c. novellato.
3) L’art. 11, nel prevedere l’obbligo per i mediatori di formulare una verbalizzata proposta di conciliazione con l’intento di ricollegarvi, in caso di mancata adesione ad essa, gli effetti previsti dall’art. 13 in ordine alle spese processuali, intacca i principi di riservatezza e di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, contrasta con il concetto stesso di mediazione e ne pregiudica l’esito.Peraltro la soluzione legislativa, oltre che inefficace, potrebbe essere in conrasto con la direttiva comunitaria 21/05/2008 n.52, che esclude la possibilità di raccomandazioni o proposte da parte del mediatore e fissa una netta separazione tra sessioni di mediazione ed eventuale e successivo processo civile.
4) L’art. 12, comma 2, attribuisce valore di titolo esecutivo al verbale di accordo omologato dal presidente del tribunale ma, considerato il livello di inefficienza delle procedure esecutive, occorre dare concretezza alla proposta conciliativa accompagnandola con adeguate garanzie di adempimento.
5) Deve essere evitato che, nei procedimenti per i quali non vige l’obbligo di mediazione, possa essere disposto il ricorso a mediazione durante il procedimento giudiziale, che verrebbe così rallentato con ulteriore aggravio di spese a carico delle parti.
6) È opportuno sopprimere l’obbligo di mediazione, nelle materie previste dall’articolo 5, nel procedimento davanti agli arbitri, atteso che si tratta di procedimento privato, già di per sé dotato di celerità e di attitudine alla conciliazione.
7) La sanzione di nullità del contratto concluso tra l’avvocato e l’assistito, comminata dall’art. 4, comma 3, allorché non sia stata fornita l’informazione preventiva, per iscritto, in ordine alla possibilità di avvalersi della mediazione, non può essere condivisa, essendo tale comportamento meglio inquadrabile nella categoria dell’illecito disciplinare. È bene, altresì, prevedere ad ogni effetto, l’obbligo di informazione solo prima della proposizione della domanda giudiziale.
8) Appare, inoltre, opportuno, al fine di evitare strumentali individuazioni dell’organo di mediazione, introdurre all’art.4 regole che disciplinino la competenza territoriale.
9) Occorre modificare l’art.20 dello schema di decreto, onde rendere effettivo il riconosciuto credito di imposta (nei limiti di 500 euro), senza proporzionarlo alle risorse finanziarie stanziate dal Ministero della Giustizia.
10) Sarà infine opportuna una ulteriore riflessione per l’attività di mediazione svolta dagli organismi istituiti presso i Consigli degli Ordini degli avvocati. A tale proposito si prende atto con favore della sensibilità mostrata dal legislatore nei confronti dell’Avvocatura allorchè è previsto che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possano istituire organismi di conciliazione; si auspica, tuttavia, che, nella regolamentazione ad emanarsi, siano individuati chiari principi per garantire una serie formazione dei conciliatori, la parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità tra coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarico di mediatori in detti organismi di conciliazione e la carica e/o l’elezione a consigliere dell’ordine. E’ altresì opportuno assicurare piena imparzialità allorchè i summenzionati organismi vengano interessati per controversie tra professionisti e cliente, in ossequio al principio di neutralità, previsto dal co.3, lett.r), dell’art.60 della legge.
11) Invita, infine, il legislatore a) ad introdurre, anche solo per un periodo transitorio, l’obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti di mediazione, al fine di favorire la capillare diffusione della cultura della conciliazione, soprattutto tenuto conto della positiva esperienza in tal senso maturata in altri paesi dove l’istituto è da tempo fortemente radicato; b) ad individuare in modo compiuto gli aspetti organizzativi e il reperimento delle necessarie risorse.
@@@@
Quanto all’art. 54, contenente delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili si constata la solo apparente intenzione di semplificare.
Le limitazioni alla riduzione dei procedimenti poste dal comma 4, lett. b), nonché dalla lettera c) del medesimo comma, unitamente al mantenimento delle disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, famiglia e minori, cambiale, assegno bancario, statuto dei lavoratori, codice della proprietà industriale e codice del consumo, portano a ritenere che il perseguito obiettivo della riduzione e semplificazione non vada a segno. Ciò tanto più se si considera che il legislatore , con la legge n. 69/2009 ed in modo contraddittorio, ha introdotto un nuovo procedimento, quello sommario di cognizione, ed ha devoluto alla competenza del giudice di pace -innanzi al quale si applicheranno le norme processuali proprie di questo ufficio giudiziario -le controversie relative agli interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali, in precedenza devolute alla competenza del giudice del lavoro, con applicazione delle norme del rito lavoro. Né si dimentichi che permane una pluralità di riti ordinari, distinti unicamente in considerazione della data di instaurazione del giudizio. Appare, pertanto, necessario procedere ad una più radicale riduzione e semplificazione dei procedimenti e, in tale ambito, valutare la eliminazione della dicotomia rito ordinario -rito del lavoro, atteso che la distanza tra i due modelli si è drasticamente attenuata alla luce della recente evoluzione normativa del processo ordinario e delle inesistenti capacità intrinsecamente acceleratorie del processo del lavoro. Il Consiglio Nazionale, all’esito dell’ampio dibattito svoltosi,
DELIBERA
di dare mandato al Segretario Generale ed al Direttivo Nazionale per l’attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel presente deliberato. Bologna, 14 novembre 2009.
Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Dicembre 2009 08:58
parere direttivo ANF 22.11.09
Giovedì 03 Dicembre 2009 01:08
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Forense, sentito il conforme parere del Consiglio Nazionale riunito in Bologna il 14 novembre 2009,
RILEVATO
che sempre più insistente circola negli ultimi giorni la voce secondo la quale, in funzione della probabile riforma dell’ordinamento forense (che, nella migliore delle ipotesi potrà vedere la luce non prima della fine del prossimo anno 2010), potrebbe essere disposta la proroga di una anno delle Istituzioni Forensi in carica (Consiglio Nazionale Forense e Consigli degli Ordini) il cui mandato è in scadenza il prossimo 31/12/2009;
CONSIDERATO
che una eventuale proroga potrebbe, allo stato, essere giustificata solo da motivazioni di pubblico interesse di rilevanza tale da prevalere sull’esigenza e l’opportunità di consentire il regolare svolgimento delle elezioni forensi;
che, evidentemente, il pubblico interesse da tutelare non può consistere nella opportunità di attendere l’approvazione della riforma dell’ordinamento professionale forense soprattutto ove si consideri che i prossimi Consigli degli Ordini dovranno dare attuazione alla riforma in discussione - che prevede numerosi e complessi adempimenti - per cui è opportuno che agli stessi provvedano organi pienamente legittimati dal voto degli iscritti;
che la modernizzazione e il rinnovamento dell’Avvocatura, perseguito dall’ANF attraverso il sostegno e la diffusione di punti qualificanti della riforma dell’ordinamento forense, passa anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole e il regolare rinnovo dei gruppi dirigenti;
che alla ipotizzata proroga di un anno si aggiungerebbe, una volta approvata la riforma, quella di ulteriori due anni già prevista nel testo in discussione, per cui il regime provvisorio si protrarrebbe per almeno altri tre anni, con ciò impedendo un rinnovo che deve ritenersi invece necessario anche al fine di favorire un ricambio generazionale che renda gli organismi istituzionali più vicini alla base,
ESPRIME
la propria ferma contrarietà alla ipotizzata proroga delle Istituzioni Forensi attualmente in carica e si riserva di adottare tutte le più opportune iniziative al riguardo.
Roma 22 novembre 2009
Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Dicembre 2009 01:12
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