Associazione Forense Picena

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Documento approvato dal Consiglio Nazionale di ANF del 14.11.09 in materia di mediazione e conciliazione

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Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense,
riunitosi in Bologna il giorno 14 novembre 2009,
esaminata la legge 18 giugno 2009 n. 69, segnatamente gli
a
rticoli 60 e 54 concernenti deleghe al Governo,
rispettivamente, in materia di mediazione e conciliazione
delle controversie civili e commerciali e per la riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili;
valuta positivamente l’introduzione in ambito civile più ampio
rispetto alle attuali previsioni settoriale, di procedimenti di
conciliazione che consentano alle parti di realizzare
rapidamente i loro interessi e, al contempo, di ristabilire una
relazione duratura in grado di porre fine stabilmente al
conflitto;
considera che, di fronte al radicato e generale
malfunzionamento del sistema giurisdizionale, di cui tuttavia
va ribadita la centralità, può -in determinate ipotesi rispondere
agli interessi del cittadino risolvere la propria
controversia accedendo alla mediazione: proprio per questo,
però, la procedura conciliativa non può risolversi in una mera
formalità, ma deve avere caratteristiche, soggettive ed
oggettive, che garantiscano la possibilità di un suo proficuo
esperimento;
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione
dell’art. 60 della legge 69/2009, approvato dal Consiglio dei
Ministri mercoledì 28 ottobre;
quanto all’art. 60 della citata legge ed allo schema di decreto
legislativo attuativo, osserva :

1)L’articolato, anziché valorizzare la specialità della
mediazione come istituto che ha un valore in sé, ne distorce
la finalità deviandola verso obiettivi esclusivamente deflattivi,
dimenticando che la funzione della mediazione non consiste
nel fungere da rimedio esterno all’inefficienza della giustizia.
Tale impostazione finisce per alterare, nell’art. 5 dello schema
di decreto, l’individuazione delle controversie da sottoporre a
conciliazione obbligatoria, a pena di improcedibilità, che è
stata effettuata non in base alla probabilità dell’esito
conciliativo, bensì valorizzando il dato quantitativo delle
controversie da assoggettare a mediazione; conseguenza di ciò
è l’irragionevolezza e contraddittorietà della scelta delle materie.
È, pertanto, auspicabile una revisione del punto normativo,
così come la decisa esclusione dell’obbligo di mediazione
delle fattispecie previste all’art. 5, comma 4, lettere a), b) e c).

2) Non può essere condivisa la previsione dell’articolo 13
dello schema di decreto, con riferimento al comma 3, lett. p),
dell’art. 60 della legge 69/2009, per quanto attiene le spese
processuali. Anche a voler condividere lo scopo di incentivo
alla mediazione per tale via praticato, esso sarebbe già
ampiamente perseguito con il semplice riferimento all’art. 91 c.p.c.
novellato.

3) L’art. 11, nel prevedere l’obbligo per i mediatori di
formulare una verbalizzata proposta di conciliazione con
l’intento di ricollegarvi, in caso di mancata adesione ad essa,
gli effetti previsti dall’art. 13 in ordine alle spese processuali,
intacca i principi di riservatezza e di inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese, contrasta con il concetto stesso di
mediazione e ne pregiudica l’esito.Peraltro la soluzione
legislativa, oltre che inefficace, potrebbe essere in conrasto
con la direttiva comunitaria 21/05/2008 n.52, che esclude la
possibilità di raccomandazioni o proposte da parte del
mediatore e fissa una netta separazione tra sessioni di
mediazione ed eventuale e successivo processo civile.

4) L’art. 12, comma 2, attribuisce valore di titolo esecutivo al
verbale di accordo omologato dal presidente del tribunale ma,
considerato il livello di inefficienza delle procedure esecutive,
occorre dare concretezza alla proposta conciliativa
accompagnandola con adeguate garanzie di adempimento.

5) Deve essere evitato che, nei procedimenti per i quali non
vige l’obbligo di mediazione, possa essere disposto il ricorso
a mediazione durante il procedimento giudiziale, che
verrebbe così rallentato con ulteriore aggravio di spese a
carico delle parti.

6) È opportuno sopprimere l’obbligo di mediazione, nelle
materie previste dall’articolo 5, nel procedimento davanti agli
arbitri, atteso che si tratta di procedimento privato, già di per
sé dotato di celerità e di attitudine alla conciliazione.

7) La sanzione di nullità del contratto concluso tra l’avvocato
e l’assistito, comminata dall’art. 4, comma 3, allorché non sia stata
fornita l’informazione preventiva, per iscritto, in ordine
alla possibilità di avvalersi della mediazione, non può essere
condivisa, essendo tale comportamento meglio inquadrabile
nella categoria dell’illecito disciplinare.
È bene, altresì, prevedere ad ogni effetto, l’obbligo di
informazione solo prima della proposizione della domanda
giudiziale.

8) Appare, inoltre, opportuno, al fine di evitare strumentali
individuazioni dell’organo di mediazione, introdurre all’art.4
regole che disciplinino la competenza territoriale.

9) Occorre modificare l’art.20 dello schema di decreto, onde
rendere effettivo il riconosciuto credito di imposta (nei limiti
di 500 euro), senza proporzionarlo alle risorse finanziarie
stanziate dal Ministero della Giustizia.

10) Sarà infine opportuna una ulteriore riflessione per
l’attività di mediazione svolta dagli organismi istituiti presso i
Consigli degli Ordini degli avvocati.
A tale proposito si prende atto con favore della sensibilità
mostrata dal legislatore nei confronti dell’Avvocatura allorchè
è previsto che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possano
istituire organismi di conciliazione; si auspica, tuttavia, che,
nella regolamentazione ad emanarsi, siano individuati chiari
principi per garantire una serie formazione dei conciliatori, la
parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti
requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e
distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di
incompatibilità ed ineleggibilità tra coloro che ricoprono o
hanno ricoperto incarico di mediatori in detti organismi di
conciliazione e la carica e/o l’elezione a consigliere
dell’ordine. E’ altresì opportuno assicurare piena imparzialità
allorchè i summenzionati organismi vengano interessati per
controversie tra professionisti e cliente, in ossequio al
principio di neutralità, previsto dal co.3, lett.r), dell’art.60
della legge.

11) Invita, infine, il legislatore
a) ad introdurre, anche solo per un periodo transitorio,
l’obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti di
mediazione, al fine di favorire la capillare diffusione della
cultura della conciliazione, soprattutto tenuto conto della
positiva esperienza in tal senso maturata in altri paesi dove
l’istituto è da tempo fortemente radicato;
b) ad individuare in modo compiuto gli aspetti organizzativi e
il reperimento delle necessarie risorse.


@@@@

Quanto all’art. 54, contenente delega per la riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili si constata la solo
apparente intenzione di semplificare.

Le limitazioni alla riduzione dei procedimenti poste dal
comma 4, lett. b), nonché dalla lettera c) del medesimo
comma, unitamente al mantenimento delle disposizioni
processuali in materia di procedure concorsuali, famiglia e
minori, cambiale, assegno bancario, statuto dei lavoratori,
codice della proprietà industriale e codice del consumo,
portano a ritenere che il perseguito obiettivo della riduzione e
semplificazione non vada a segno.
Ciò tanto più se si considera che il legislatore , con la legge n.
69/2009 ed in modo contraddittorio, ha introdotto un nuovo
procedimento, quello sommario di cognizione, ed ha devoluto
alla competenza del giudice di pace -innanzi al quale si
applicheranno le norme processuali proprie di questo ufficio
giudiziario -le controversie relative agli interessi e accessori
da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e
assistenziali, in precedenza devolute alla competenza del
giudice del lavoro, con applicazione delle norme del rito lavoro.
Né si dimentichi che permane una pluralità di riti ordinari,
distinti unicamente in considerazione della data di
instaurazione del giudizio.
Appare, pertanto, necessario procedere ad una più radicale
riduzione e semplificazione dei procedimenti e, in tale
ambito, valutare la eliminazione della dicotomia rito ordinario
-rito del lavoro, atteso che la distanza tra i due modelli si è
drasticamente attenuata alla luce della recente evoluzione
normativa del processo ordinario e delle inesistenti capacità
intrinsecamente acceleratorie del processo del lavoro.
Il Consiglio Nazionale, all’esito dell’ampio dibattito svoltosi,

DELIBERA

di dare mandato al Segretario Generale ed al Direttivo
Nazionale per l’attuazione dei principi e degli obiettivi
contenuti nel presente deliberato.
Bologna, 14 novembre 2009.

Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Dicembre 2009 08:58  

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