Associazione Forense Picena

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home Notizie Tribunale di Ascoli Piceno su regoalmento di spese ex art. 62 c.p.c.

Tribunale di Ascoli Piceno su regoalmento di spese ex art. 62 c.p.c.

E-mail Stampa PDF

Regolamento di spese legali ex art. 92 c.p.c. - Tribunale di Ascoli Piceno sent. n. 261/2011

Con la sentenza n. 261/2011 il nostro Tribunale (Giudice Unico Fuina) -aderendo a quanto statuito anche da Cass. SS.UU. 30.07.2008 n. 20598 C. Rel. Alfonso Amatucci- conferma, in materia di regolamento delle spese legali ex art. 92 c.p.c., anche nel regime previgente la modifica introdotta dall'art. 2 L. 28.12.2005 n. 263 (in seguito e dalla l. 18.6.2009 n. 69, art. 45/11 reso ancor più "severo" dall'obbligo di esplicitazione delle ragioni che possano giustificare la deroga alla regola della soccombenza ), che il potere di compensazione delle spese deve essere ancorato alla ricorrenza di giusti motivi, i quali consentano di discostarsi dalla regola della soccombenza esplicitati e/o concretamente ricavabili dalla motivazione del provvedimento. Nel caso concreto il Tribunale, quale Giudice di Appello, ha statuito che "non è logico e corretto ritenere che la condanna al pagamento delle competenze, indicate nel decreto ingiuntivo, giustifichi la compensazione delle spese del giudizio di opposizione, dove pure il decreto ingiuntivo è stato integralmente confermato". E ciò quando non si ravvisa alcun motivo, "dipendente dalle risultanze istruttorie o dal comportamento processuale della parte opposta, che giustifichi la compensazione delle spese di lite".

Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Dicembre 2011 07:50  

Notizie giuridiche