ASSOCIAZIONE FORENSE PICENA
Sede Locale dell' Associazione Nazionale Forense
STATUTO
ART. 1
GENERALITÀ
E' costituita l'associazione privata denominata ASSOCIAZIONE FORENSE PICENA con sede in Ascoli Piceno. Essa è sede locale della Associazione Nazionale Forense, associazione degli avvocati e dei praticanti avvocati con sede in Roma.
Possono aderire all'associazione tutti gli avvocati ed i praticanti che siano iscritti nell'albo e nel registro tenuti dal Consiglio dell'Ordine di Ascoli Piceno.
L'iscrizione all'Associazione Nazionale Forense avviene mediante iscrizione all'Associazione Forense Picena.
L'associazione è apartitica e può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.
ART.2
SCOPI
L'Associazione si propone di:
a) rivendicare l'inalienabile diritto di tutti i cittadini all'assistenza legale quale conquista permanente del progresso civile nel rispetto della libera scelta del difensore;
b) promuovere ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa;
e) portare il contributo della categoria forense nello studio e nella formazione delle norme che interessano la giustizia;
d) rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati onde renderli partecipi collettivamente della difesa dei loro interessi anche quali lavoratori intellettuali autonomi;
e) tutelare e rappresentare gli interessi morali e economici e le condizioni di lavoro degli iscritti;
f) perfezionare il sistema di sicurezza sociale per i professionisti forensi e svolgere opere di informazione ed assistenza di questi nei loro rapporti con gli enti gestori della previdenza e' dell'assistenza;
g) curare l'attuazione in sede locale delle iniziative assunte dall'Associazione Nazionale Forense;
h) di promuovere ed organizzare attività e servizi a favore degli iscritti per facilitare l'avviamento e
l'esercizio della professione;
i) di portare il proprio contributo anche in collaborazione con altri organi e associazioni per il
miglior funzionamento in sede locale dell'amministrazione della giustizia;
1) di favorire iniziative di coordinamento delle attività sindacali a livello regionale.
ART. 3
ISCRITTI
Gli iscritti all'Associazione sono tenuti:
a) ad accettare ed osservare le disposizioni del presente Statuto, di quello dell'Associazione Nazionale Forense e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
b) a contribuire alla determinazione ed all'attuazione delle iniziative disposte a livello nazionale e
locale ed a perseguire gli scopi dell'associazione;
e) a versare annualmente le quote di iscrizione entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
Solo gli iscritti in regola col pagamento della quota hanno diritto al voto negli organi sociali. Pere essere eleggibile ad una carica sociale, l'associato deve essere iscritto da almeno un semestre.
ART. 4
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli iscritti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario.
ART. 5
ASSEMBLEA
L'Assemblea degli iscritti è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta in forma scritta con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata in unica convocazione almeno sette giorni prima della data fissata con apposito ordine dei giorno affisso alla bacheca dell'Associazione presso il Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno o mediante comunicazione scritta agli iscritti. Detto termine potrà essere ridotto sino a tre giorni in caso di motivata urgenza. Nei casi di convocazione d'urgenza l'ordine del giorno non può contenere né modifiche statutarie né provvedimenti di natura finanziaria.
L'Assemblea, ove non provveda alla nomina di un Presidente, è presieduta dal Segretario o dal Vice Segretario ovvero dal Consigliere più anziano d'età presente.
Gli iscritti sono ammessi a partecipare all'Assemblea personalmente o per delega rilasciata nominativamente ad altro iscritto. Ogni partecipante può rappresentare per delega non più di un iscritto. Sono ammessi al voto, personalmente o per delega, solo gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative, ivi compresa quella dell'anno in corso alla data di svolgimento dell'Assemblea.
Salva diversa ed espressa disposizione del presente statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e votanti, computati tra questi anche gli asteniiti. Le votazioni sono effettuate in modo palese salvo che, per motivi di opportunità e su richiesta di almeno un terzo dei presenti, il Presidente ordini la votazione per schede segrete.
Quando si procede alla nomina dei delegati al Congresso dell'Associazione Nazionale Forense, la scheda non può recare l'indicazione di più dei due terzi dei delegati da eleggere.
Le elezioni dei componenti degli organi sociali, salvo il caso di acclamazione, sono effettuate sempre con schede segrete.
ART. 6
FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea:
a) determina le linee programmatiche dell'azione dell'Associazione;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
e) nomina i delegati dell'Associazione ai congressi ed al Consiglio Nazionale dell'Associazione
Nazionale Forense;
d) approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
e) delibera lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto;
f) delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.
ART. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, sai -politico che operativo, dell'Associazione, ed è composto da un numero dispari di membri da sette a undici. Essi sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per due anni. Al momento della elezione l'assemblea determina il numero dei consiglieri.
Possono partecipare in ogni caso, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo gli iscritti che ricoprano cariche negli organi centrali dell'Associazione Nazionale Forense, nell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, nel Consiglio Nazionale Forense, nel Consiglio dell'Ordine di Ascoli Piceno, nel Comitato dei Delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza.
Fra i propri componenti il Consiglio Direttivo elegge il Segretario, 2 Vice Segretari e il Tesoriere.
Il Tesoriere cura la gestione amministrativa del patrimonio dell'Associazione; predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e ne cura la trasmissione all'Assemblea per l'approvazione. Raccoglie le quote annuali spettanti all'Associazione..
Ogni Consigliere non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
In ogni caso di cessazione dall'incarico il consigliere viene sostituito dal primo dei non eletti. Se l'elezione del Consiglio è avvenuta per acclamazione, alla sostituzione provvede l'Assemblea.
ART. 8 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI.
Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo devono tenersi entro trenta giorni dal termine di scadenza del mandato biennale loro conferito dall'Assemblea. Fino a che non siano eletti nuovi membri rimane in carica il precedente Consiglio Direttivo. Ogni iscritto potrà esprimere il proprio voto per non più di sei nominativi e risulteranno eletti i coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto colui che ha una maggiore anzianità di iscrizione all'Associ «zione.
Saranno ritenute nulle le schede che riporteranno un numero di voti maggiore a quello consentito, ' ovvero compilate in modo palese o riconoscibile.
ART. 9
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo:
a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
b) amministra il patrimonio sociale e sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea il
bilancio consuntivo e preventivo;
e) determina la quota dovut* annualmente dagli iscritti;
d) convoca l'Assemblea degli iscritti e ne determina l'ordine del giorno;
e) elegge e designa i rappresentami dell'Associazione ad assemblee, convegni, conferenze e ad ogni altra assise in sede locale e nazionale, eccettuato i delegati ai congressi e i membri del Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense.
ART. 10
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario mediante comunicazione dell'ordine de! giorno o da almeno tre consiglieri che congiuntamente sottoscrivono l'ordine del giorno.
Il Consiglio è validamente composto con l'intervento di almeno 4 membri; delibera a maggioranza dei presenti e si riunisce almeno una volta al mese.
Uno dei membri del Consiglio, di volta in volta, assume le funzioni di segretario della seduta, redigendo il verbale della riunione ed il testo delle deliberazioni.
Il Consiglio Direttivo può affidare particolari incarichi a ciascuno dei propri membri ed istituire commissioni di lavoro per l'approfondimento di temi di studio o per realizzare scopi predeterminati, chiamando a farne parte anche colleghi non iscritti all'Associazione.
ART. 11
IL PRESIDENTE
II Presidente del Sindacato rappresenta l'unità dell'associazione ed è il garante dell'osservanza dello statuto, presiede l'Assemblea dei soci e le adunanze del Consiglio Direttivo e ne promuove l'attività in collaborazione con il Segretario Dirigente.
Egli è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e resta in carica fino a scadenza del Consiglio stesso.
In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio più anziano di età. esclusi il Segretario Dirigente ed il Tesoriere.
ART. 12
IL SEGRETARIO
II Segretario rappresenta ad ogni effetto l'Associazione. Dirige, coadiuvato dai 2 Vice Segretari, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto in conformità alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Promuove l'attività dell'Associazione in coordinamento con tutti gli organi centrali dell'Associazione nazionale Forense, mantenendo con essi i rapporti necessari.
E' eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e resta in carica sino alla scadenza del^ Consiglio stesso.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e con l'appartenenza a qualunque altra associazione forense che abbia scopi sindacali.
Redige la relazione sull'attività complessivamente svolta da inviare annualmente al Segretario dell'Associazione Nazionale Forense.
In caso di impedimento il Segretario è sostituito dal Vice Segretario più anziano.
ART. 13
Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 14
Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalle legge.
ART. 15
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 16
Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
ART. 17
Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale.
ART. 18
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO



Statuto
