Pubblichiamo di seguito la nuova circolare redatta dal Giudice Delegato ai fallimenti, per i conferimenti degli incarichi legali, decisamente più articolata ed anche, a nostro avviso, meno "punitiva" della precedente.
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE FALLIMENTARE
UFFCIO DEL GIUDICE UNICO – SEDE CENTRALE
Oggetto:Conferimento di incarichi ad Avvocati di assistere le procedure concorsuali nelle cause promosse dalle stesse e contro le stesse.
A tutti i Sigg.ri Curatori,
Commissari Giudiziali e Liquidatori.
La materia di cui in oggetto è stata trattata nella circolare emessa il 04.06.2007 dal precedente G.D. per comodità allegata in copia.
La circolare in questione risulta allo stato pressoché disapplicata, mentre immutata resta l’esigenza, al fine di salvaguardare gli interessi economici della procedura, di pattuire per iscritto con gli avvocati incaricati della difesa e dell'assistenza della procedura i compensi per l'opera professionale prestata, anche in deroga ai minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti.
Sarà pertanto necessario che le SS. Loro, a partire dalla data odierna, predispongano contratti appositi, dasottoporre agli avvocati delle procedure, riguardanti i compensi che verranno richiesti in corso di giudizio o
all'atto della definizione dei giudizi, avendo cura, in particolare, di specificare quanto segue:
1.Il legale in adempimento del proprio incarico:
a) si opporrà ad ogni rinvio dilatorio (salvo che visiano proposte transattive in itinere);
b) comunicherà sempre per iscritto al solo curatore l'esito dell'udienza e la data del rinvio;
c) depositerà necessariamente al Giudice istruttore una richiesta scritta di anticipazione dell'udienza
ogni qual volta vi sia un rinvio di oltre 4/6 mesi ivi spiegando che la dilatazione dei tempi di quel processo può determinare una paralisi della procedura concorsuale, con esposizione della Procedura Fallimentare a possibili azioni ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge "Pinto");
d) agevolerà l'emersione di convenienti proposte transattive.
2.Il compenso sarà determinato anche in deroga alle tariffe professionali vigenti;
3.In caso di esito favorevole del giudizio, con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, il compenso sarà corrisposto dalla procedura, nella misura liquidata in sentenza, oltre alle spese successive, in mancanza di pagamento da parte del soccombente;
In proposito,il legale potrà richiedere il pagamento del proprio compenso alla procedura fallimentare solo dopo aver dimostrato di non aver ricevuto dalla controparte soccombente il pagamento di quanto dovutogli nel termine di trenta giorni dall'avvenuta ricezione da parte della stessa controparte della richiesta di pagamento a mezzo raccomandata a/r, in caso di liquidazione del Giudice di un compenso inferiore a quello pattuito al successivo punto 4, previa l’infruttuosa escussione della parte soccombente, la procedura fallimentare provvederà ad integrare direttamente la differenza.
4.Il compenso, in caso di esito favorevole del giudizio con compensazione delle spese, verrà corrisposto sulla base delle tariffe vigenti, con riferimento allo scaglione di competenza ed applicazione dei diritti dello scaglione di riferimento e degli onorari medi ma sarà comunque commisurato all'utilità che il giudizio apporterà alla massa;
5.Per il caso di soccombenza dovrà essere pattuito di volta in volta un compenso forfettario minimo rapportato anche al valore del giudizio ed all'attività richiesta.
6.Nel caso di esito sfavorevole del giudizio e di mancanza di fondi disponibili nella procedura, il compenso professionale non sarà dovuto; della mancanza o insufficienza di fondi il Curatore dovrà darne comunicazione al professionista, al momento del conferimento dell'incarico;
7.In caso di necessità di un procuratore domiciliatario, le relative competenze saranno liquidate in ogni caso dalla procedura;
8.Il compenso per attività stragiudiziali ( transazioni stragiudiziali, ecc...) sarà comunque commisurato all'utilità concreta per la massa dei creditori;
9.Nel caso di incarico plurimo per cause seriali o con oggetto simile, il compenso spettante all'avvocato sarà decurtato in ragione del carattere seriale o analogo dell'argomento trattato;
10. Nell'ipotesi in cui la procedura fallimentare si chiuda a seguito di concordato fallimentare, per l'attività espletata saranno riconosciuti i diritti dello scaglione di riferimento e gli onorari medi, determinati in ragione delle Tabelle A e B delle tariffe professionali forensi di cui al D.M. 127/2004 (o successive norme vigenti al momento della liquidazione della parcella), con riferimento allo scaglione di competenza, oltre al rimborso delle spese non imponibili, il rimborso forfettario del 12,5% ex art. 14, capitolo I, della tariffa professionale forense, nonché C.A.P. ed I.V.A. come per legge.
I diritti e gli onorari come sopra determinati non comprendono l'eventuale procedura esecutiva, per la quale si riconoscerà un separato compenso sempre determinato in ragione delle Tabelle A e B delle tariffe professionali forensi di cui al D.M. 127/2004 (o successive norme vigenti al momento della liquidazione della parcella), con riferimento allo scaglione di competenza ed applicazione dei diritti dello scaglione di riferimento e degli onorari medi.
Le parti convengono che i compensi di cui al precedente punto non potranno in nessun caso essere superiori al valore del bene (dei beni) pignorato, ovvero recuperato, a meno che il Fallimento disponga di altri fondi sufficienti per il pagamento dei compensi maturati.
11.In caso di revoca del mandato da parte del curatore ed in caso di rinuncia al mandato da parte del legale, spetterà al legale il compenso per le prestazioni professionali effettivamente espletate, determinato in ragione delle Tabelle A e B delle tariffe professionali forensi di cui al D.M. 127/2004 (o successive norme
vigenti al momento della liquidazione della parcella), con riferimento allo scaglione di competenza ed applicazione dei diritti dello scaglione di riferimento e degli onorari medi, ridotti, a discrezione del Giudice delegato e senza giustificazione alcuna, al massimo del 20%, oltre al rimborso delle spese non imponibili, il rimborso forfettario del 12,5% ex art. 14, capitolo I, della tariffa professionale forense, nonché C.A.P. ed I.V.A. come per legge. Somme tutte che dovranno essere corrisposte al legale al momento della revoca del
mandato, previa verifica dell'applicazione dei sopraesposti criteri di determinazione delle stesse.
Ascoli Piceno,21 settembre 2009
IL GIUDICE DELEGATO
F.to Dott. Raffaele Agostini
Depositato in cancelleria il 21.09.2009
IL CANCELLIERE B3
F.to Dott.ssa Adriana cavoletti