Associazione Forense Picena

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Avviso a tutti gli iscritti alla Cassa Forense

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La cassa Forense ha inviato a tutti gli iscritti "L'Estratto Conto Previdenziale", indicando nelle apposite colonne, l'esatto importo dovuto sia per i contributi soggettivi che per quelli intergrativi.

Qualora fra le somme dovute e quelle versate vi sia uno scarto entro i cinque (5) Euro, su base annua, la posizione contributiva è da considerarsi regolare.

Se invece lo scarto è superiore ai cinque (5) Euro, l'importo quota capitale dovrà essere versato (per l'intera differenza) nel conto corrente postale n.837005 intestato alla Cassa Nazionale Forense - Roma.

Il detto comunicato è stato pubblicato dall'Ordine degli Avvocati di Fermo con avviso del 21/09/2009 sottoscritto dal Suo Presidente nonchè delegato alla Cssa Forense Avv. Alessandro Chiodini.

 

 

Circolare del Giudice Delegato sui compensi per gli incarichi giudiziali

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Pubblichiamo di seguito la nuova circolare redatta dal Giudice Delegato ai fallimenti,  per i conferimenti degli incarichi legali, decisamente più articolata ed anche, a nostro avviso, meno "punitiva"  della precedente.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SEZIONE FALLIMENTARE
UFFCIO DEL GIUDICE UNICO – SEDE CENTRALE


Oggetto:Conferimento di incarichi ad Avvocati di assistere le procedure concorsuali nelle cause promosse dalle stesse e contro le stesse.

A tutti i Sigg.ri Curatori,

Commissari Giudiziali e Liquidatori.

 

La materia di cui in oggetto è stata trattata nella circolare emessa il 04.06.2007 dal precedente G.D. per comodità allegata in copia.
La circolare in questione risulta allo stato pressoché disapplicata, mentre immutata resta l’esigenza, al fine di salvaguardare gli interessi economici della procedura, di pattuire per iscritto con gli avvocati incaricati della difesa e dell'assistenza della procedura i compensi per l'opera professionale prestata, anche in deroga ai minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Sarà pertanto necessario che le SS. Loro, a partire dalla data odierna, predispongano contratti appositi, dasottoporre agli avvocati delle procedure, riguardanti i compensi che verranno richiesti in corso di giudizio o
all'atto della definizione dei giudizi, avendo cura, in particolare, di specificare quanto segue:

1.Il legale in adempimento del proprio incarico:
a) si opporrà ad ogni rinvio dilatorio (salvo che visiano proposte transattive in itinere);
b) comunicherà sempre per iscritto al solo curatore l'esito dell'udienza e la data del rinvio;
c) depositerà necessariamente al Giudice istruttore una richiesta scritta di anticipazione dell'udienza
ogni qual volta vi sia un rinvio di oltre 4/6 mesi ivi spiegando che la dilatazione dei tempi di quel processo può determinare una paralisi della procedura concorsuale, con esposizione della Procedura Fallimentare a possibili azioni ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge "Pinto");
d) agevolerà l'emersione di convenienti proposte transattive.

2.Il compenso sarà determinato anche in deroga alle tariffe professionali vigenti;

3.In caso di esito favorevole del giudizio, con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, il compenso sarà corrisposto dalla procedura, nella misura liquidata in sentenza, oltre alle spese successive, in mancanza di pagamento da parte del soccombente;
In proposito,il legale potrà richiedere il pagamento del proprio compenso alla procedura fallimentare solo dopo aver dimostrato di non aver ricevuto dalla controparte soccombente il pagamento di quanto dovutogli nel termine di trenta giorni dall'avvenuta ricezione da parte della stessa controparte della richiesta di pagamento a mezzo raccomandata a/r, in caso di liquidazione del Giudice di un compenso inferiore a quello pattuito al successivo punto 4, previa l’infruttuosa escussione della parte soccombente, la procedura fallimentare provvederà ad integrare direttamente la differenza.

4.Il compenso, in caso di esito favorevole del giudizio con compensazione delle spese, verrà corrisposto sulla base delle tariffe vigenti, con riferimento allo scaglione di competenza ed applicazione dei diritti dello scaglione di riferimento e degli onorari medi ma sarà comunque commisurato all'utilità che il giudizio apporterà alla massa;

5.Per il caso di soccombenza dovrà essere pattuito di volta in volta un compenso forfettario minimo rapportato anche al valore del giudizio ed all'attività richiesta.

6.Nel caso di esito sfavorevole del giudizio e di mancanza di fondi disponibili nella procedura, il compenso professionale non sarà dovuto; della mancanza o insufficienza di fondi il Curatore dovrà darne comunicazione al professionista, al momento del conferimento dell'incarico;

7.In caso di necessità di un procuratore domiciliatario, le relative competenze saranno liquidate in ogni caso dalla procedura;

8.Il compenso per attività stragiudiziali ( transazioni stragiudiziali, ecc...) sarà comunque commisurato all'utilità concreta per la massa dei creditori;

9.Nel caso di incarico plurimo per cause seriali o con oggetto simile, il compenso spettante all'avvocato sarà decurtato in ragione del carattere seriale o analogo dell'argomento trattato;

10. Nell'ipotesi in cui la procedura fallimentare si chiuda a seguito di concordato fallimentare, per l'attività espletata saranno riconosciuti i diritti dello scaglione di riferimento e gli onorari medi, determinati in ragione delle Tabelle A e B delle tariffe professionali forensi di cui al D.M. 127/2004 (o successive norme vigenti al momento della liquidazione della parcella), con riferimento allo scaglione di competenza, oltre al rimborso delle spese non imponibili, il rimborso forfettario del 12,5% ex art. 14, capitolo I, della tariffa professionale forense, nonché C.A.P. ed I.V.A. come per legge.
I diritti e gli onorari come sopra determinati non comprendono l'eventuale procedura esecutiva, per la quale si riconoscerà un separato compenso sempre determinato in ragione delle Tabelle A e B delle tariffe professionali forensi di cui al D.M. 127/2004 (o successive norme vigenti al momento della liquidazione della parcella), con riferimento allo scaglione di competenza ed applicazione dei diritti dello scaglione di riferimento e degli onorari medi.
Le parti convengono che i compensi di cui al precedente punto non potranno in nessun caso essere superiori al valore del bene (dei beni) pignorato, ovvero recuperato, a meno che il Fallimento disponga di altri fondi sufficienti per il pagamento dei compensi maturati.

 11.In caso di revoca del mandato da parte del curatore ed in caso di rinuncia al mandato da parte del legale, spetterà al legale il compenso per le prestazioni professionali effettivamente espletate, determinato in ragione delle Tabelle A e B delle tariffe professionali forensi di cui al D.M. 127/2004 (o successive norme
vigenti al momento della liquidazione della parcella), con riferimento allo scaglione di competenza ed applicazione dei diritti dello scaglione di riferimento e degli onorari medi, ridotti, a discrezione del Giudice delegato e senza giustificazione alcuna, al massimo del 20%, oltre al rimborso delle spese non imponibili, il rimborso forfettario del 12,5% ex art. 14, capitolo I, della tariffa professionale forense, nonché C.A.P. ed I.V.A. come per legge. Somme tutte che dovranno essere corrisposte al legale al momento della revoca del
mandato, previa verifica dell'applicazione dei sopraesposti criteri di determinazione delle stesse.
Ascoli Piceno,21 settembre 2009

IL GIUDICE DELEGATO
F.to Dott. Raffaele Agostini

Depositato in cancelleria il 21.09.2009
IL CANCELLIERE B3
F.to Dott.ssa Adriana cavoletti

 

 

Riforma ordinamento forense

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Pubblichiamo seguito la memoria depositata dal Segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, Avv.Ester Perifano, in sede di audizione alla Commissione Giustizia del Senato

La riforma della professione forense ai tempi della crisi economica

Associazione Nazionale Forense

Le ombre del progetto di riforma in discussione

 Considerazioni generali

 Nel contesto di profonda crisi economica che il Paese attraversa, si è andata affermando, all’interno della categoria e con modalità del tutto autoreferenziali, una strategia di riforma dell’ordinamento forense caratterizzato da una forte connotazione accentratrice.

Il Consiglio Nazionale Forense, assolutamente in controtendenza anche rispetto alla cultura politica federalista oggi dominante, ha proposto – e la politica poi ha ripreso - un modello basato su un forte organo centrale, che riserva a se stesso rilevanti poteri di indirizzo coattivo, da esercitare attraverso un potere regolamentare forte e pervasivo nei settori più importanti della disciplina della professione. Questo in ragione di un giudizio diffuso, anche se non chiaramente esplicitato, sulla inaffidabilità della rete ordinistica periferica che avrebbe, nel tempo, prodotto una ingovernabilità della categoria.

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Arbitrato e Udienze Civili

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Nella sezione documenti (sottosezione varie) sono pubblicati sia il Regolamento dellla Camera Arbitrale che il Protocollo per le Udienze Civili entrambe redatti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.

Il Nostro sindacato ha collaborato dando indicazioni che sono state recepite e inserite in detti documenti.                         

 

nuovo ordinamento forense

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Pubblichiamo nella sezione Documenti sottosezione Varie la proposta di riforma dell'ordinamento professionale, elaborata dal CNF, nell'ambito di una commissione congiunta con l'OUA, le associazioni maggiormente rappresentative,  i consigli dell'ordine e la Cassa forense, e depositata al Ministero di Giustizia.

Pubblichiamo altresì, in merito alla medesima proposta, il comunicato dei delegati marchigiani all'OUA, Avv.ti Gattafoni e Comandini, i quali valutano positivamente il testo proposto dal Consiglio Nazionale Forense.

Tale proposta di riforma è stata invece fortemente criticata dall'ANF che, con una scelta forse discutibile, non ha partecipato all'ultima riunione all'uopo convocata presso il CNF.

Le critiche dell'Associazione, sono relative sopratutto all'enorme potere regolamentare che il CNF si è riservato, alle modifiche delle norme sull'accesso alla professione, ed alla regolamentazione del procedimento disciplinare, con la creazione di nuovi organi e procedure farraginose quanto inefficaci ad assicurare una maggiore trasparenza dello stesso.

Aspettiamo di conoscere le vostre osservazioni in merito.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Marzo 2009 19:28
 


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Notizie giuridiche